Pensioni, come si calcola la quota 97,6 per i lavoratori salvaguardati
Per via delle tante deroghe alla Riforma Fornero resta ancora attuale il sistema delle quote per la pensione di anzianità prevista dalla disciplina previdenziale in vigore sino al 31 Dicembre 2011.
Una volta perfezionato il suddetto requisito bisogna attendere il decorso di 12 mesi per maturare la decorrenza della prestazione come prevedevano le regole previgenti alla Legge Fornero. Per gli autonomi la finestra è invece pari a 18 mesi. Per il raggiungimento della quota valgono anche le cosiddette frazioni di anno e di anzianità contributiva. Pertanto, un lavoratore dipendente che ha raggiunto l'età di 62 anni e 3 mesi il 31 luglio 2016 e risulta in possesso di anzianità contributiva pari a 35 anni e 4 mesi (cioè 1836 settimane contributive) alla medesima data, ha maturato i requisiti per la pensione di anzianita' al 31 luglio 2016 (62 anni e 3 mesi + 35 anni e 4 mesi = 97,6) e, pertanto, se riconosciuto tra i 30 mila beneficiari dell'ottava salvaguardia, potrà accedere alla pensione dal 1° agosto 2017 trascorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito predetto.
Resta ferma la possibilità di accedere, indipendentemente dal requisito anagrafico, alla pensione di anzianità con i 40 anni di contributi (2080 settimane) sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi anche se l'attesa per ottenere il primo rateo, per effetto della legge 111/2011, si è allungata rispettivamente a 15 mesi per i primi e a 21 mesi per gli autonomi. Nei loro confronti tuttavia i requisiti suddetti non subiscono alcun ulteriore mutamento, a differenza di quanto accade ai cd. quotisti (cfr: messaggio inps 20600/2012) poc'anzi evidenziato in quanto tale requisito non è soggetto agli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia con la normativa ante fornero prevedeva il perfezionamento di almeno 65 anni e 7 mesi di età per gli uomini e le donne del pubblico impiego unitamente a 20 anni di contributi e, per le sole lavoratrici del settore privato (dipendenti o autonome) il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 61 anni ed un mese nel 2016, 61 anni e 5 mesi nel 2017 e 61 anni e 10 mesi nel 2018 per effetto degli incrementi previsti dalla legge 111/2011. Anche in questo caso, alla maturazione del requisito, bisogna aggiungere una finestra mobile di 12 o 18 mesi per determinare la prima decorrenza utile della pensione.
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