Pensioni d'oro, torna alla Consulta il contributo di solidarietà
Dovrà passare di nuovo all'esame della Consulta il prelievo che interessa circa 50mila pensionati d'oro con trattamenti previdenziali superiori a 90mila euro annui.
Kamsin Torna di nuovo alla Consulta il contributo di solidarietà sulle pensioni introdotto con la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013). A chiamare in causa la Consulta è questa volta la Corte dei conti (sezione giurisdizionale per il Veneto - giudice unico delle pensioni), investita della questione da un ricorso di un gruppo di ex magistrati, docenti, ufficiali delle forze armate e dirigenti pubblici e privati. Torna in forse, dunque, lo sforzo chiesto a circa 50mila pensionati, che ricevono un assegno superiore a 14 volte il minimo (circa 91mila euro all'anno).
Il contributo, come si ricorderà, è di natura progressiva ed è articolato sui trattamenti pensionistici nel seguente modo: 6% di trattenuta tra 91.251,16 e 130.358,80 euro (da 14 a 20 volte il minimo); 12% di trattenuta per la parte eccedente i 130.358,81 euro e 195.538,20 euro (da 20 a 30 volte il minimo); 18% per la parte eccedente i 195.538,20 euro (oltre 30 volte il minimo). Il contributo si applica per il triennio 2014-2016.
Il contributo di solidarietà fu introdotto in un primo momento nel 2011 con il decreto legge 98/2011 per poi essere abrogato dalla Consulta nel 2013 (sentenza 116/2013). La censura della Corte Costituzionale rilevò che il provvedimento era discriminatorio perchè riguardava solo i pensionati “ senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi”. Con la nuova norma il legislatore ha cercato, però, di rispondere ai rilievi della Consulta del 2013 sottolineando il carattere eccezionale dell'intervento, limitato al triennio 2014-2016, e aveva specificato che i soldi sarebbero stati trattenuti ai pensionati «anche al fine di concorrere al finanziamento» delle salvaguardie per gli esodati, una sorta di solidarietà previdenziale.
L'escamotage non basta però secondo la Corte dei conti. Prima di tutto, spiegano i magistrati contabili, il fatto che le risorse siano trattenute dalle gestioni previdenziali e non riversate allo Stato non fa nessuna differenza, dal momento che lo Stato rimane l'unico titolare della competenza previdenziale e l'Inps è un suo «ente strumentale». Nemmeno la finalità salva esodati risulta decisiva per i magistrati, perché la norma non prevede una destinazione esclusiva di queste risorse al finanziamento delle "salvaguardie" ma spiega che gli enti previdenziali le utilizzano «anche» per questo scopo. In questo quadro, anche la nuova sforbiciata si presenta come «definitiva», perché le somme trattenute dagli enti previdenziali non sono ovviamente recuperabili, e assume secondo la Corte dei conti l'aspetto di un «prelievo tributario»
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Zedde