Pensioni, Difficile la detassazione dell'assegno italiano in Bulgaria
Una anomalia nel trattato contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Bulgaria rende quasi impossibile, anche per gli ex lavoratori del settore privato, ottenere la detassazione della pensione nel paese Balcanico.
La convenzione fiscale stipulata dall'Italia con la Bulgaria prevede, infatti, sulla scorta del modello standard convenzionale Ocse, che «le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato». Di conseguenza le pensioni dell'Inps pagate ad un residente della Bulgaria dovrebbero, in virtù di quanto stabilito dalla convenzione, essere tassate dalla Bulgaria (con la sola eccezione delle pensioni dei dipendenti pubblici che vengono tassate invece dallo Stato che le eroga salvo il pensionato acquisisca la nazionalità, in via esclusiva o plurima, a seconda degli specifici accordi fra gli Stati contraenti).
L'autorità fiscale bulgara rilascia due tipologie di certificati di residenza fiscale: a) certificato attestante la qualità di «residente fiscale», ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero; b) il certificato attestante la qualità di «residente fiscale», ai sensi dell'articolo 4 della legge interna bulgara sui redditi delle persone fisiche. L'Inps, tuttavia, può considerare utile ai fini del buon esito delle domande di esenzione dall'imposizione in Italia delle pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l'Italia e la Repubblica di Bulgaria (cfr messaggio inps n. 612/2020) cioè l'ipotesi sub a).
Per poter ottenere tale certificato il pensionato italiano deve avere la nazionalità bulgara come stabilito dall'articolo 1 della convenzione che statuisce, al comma 2, lettera b), "che una persona fisica per essere considerata residente fiscale della Bulgaria deve possedere la nazionalità bulgara". Questa condizione, anomala rispetto a tutte le altre convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia, comporta in sostanza, l'impossibilità di detassare la pensione italiana in Bulgaria e di assoggettarla al prelievo bulgaro. Per risolvere questa disparità di trattamento sarebbe, pertanto, necessaria una revisione del trattato esistente risalente al 1990 al fine di eliminare il possesso della cittadinanza quale requisito per essere considerato residente nella Repubblica di Bulgaria.