Pensioni, Diffide in arrivo per i datori che non hanno versato oltre il massimale contributivo
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Pronte le diffide per le aziende che non hanno versato la contribuzione IVS sui redditi eccedenti il massimale della base pensionabile e contributiva di cui alla legge 335/1995.
I chiarimenti riguardano i datori di lavoro che hanno valorizzato nelle denunce contributive Uniemens il campo <EccedenzaMassimale> con il quale viene indicato all'Inps che non versano i contributi previdenziali IVS sulla quota di reddito da lavoro dipendente eccedente il massimale di cui alla legge n. 335/1995 (attualmente pari a 103.055€) per i lavoratori dipendenti. Con riferimento a queste platee l'Inps ha analizzato le denunce contributive degli anni 2015 e 2016 individuando quei lavoratori iscritti al Fpld il cui estratto conto evidenzia la presenza di contributi anteriori al 1° gennaio 1996, in assenza di opzione per il sistema contributivo. Si tratta cioè di quei soggetti che non godono dell'esclusione dal massimale e per i quali, pertanto, l'omesso versamento della contribuzione eccedente il massimale da parte del datore di lavoro è da considerarsi indebita.
Quando scatta il Massimale
Come noto il massimale della base pensionabile e contributiva di cui alla legge 335/1995 scatta a favore: a) dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 (non solo presso le gestioni Inps dei lavoratori autonomi o dipendenti, del settore pubblico o privato, ma anche presso le casse professionali o paesi esteri convenzionati con l'Italia) oppure; b) di coloro che abbiano esercitato l'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 (in tal caso l'abbattimento al massimale scatta dalla data di decorrenza dell'opzione al contributivo).
Sulle modalità di computo del massimale va ricordato che i redditi che concorrono al raggiungimento del massimale annuo prescindono dal numero dei rapporti di lavoro dipendente svolti nel corso dell'anno medesimo, sia simultanei che successivi, e dalle gestioni previdenziali, anche disomogenee, a cui affluisce la contribuzione obbligatoria. Pertanto, in caso di più rapporti di lavoro in successione nell’anno e di saturazione del limite nell’ambito del primo rapporto, l’ultimo datore di lavoro non dovrà versare la contribuzione IVS (in tal caso il lavoratore è tenuto a fornirgli la documentazione relativa a compensi già riscossi in precedenza).
Inoltre eventuali redditi presenti in Gestione separata, sia da attività di collaborazione sia da attività professionale, non si sommano ai redditi da lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del massimale (ci sono, pertanto, due massimali distinti ciascuno in misura pari a 103.055€).
Variazioni
Nel corso della carriera lavorativa può accadere che un lavoratore privo originariamente di contribuzione al 31.12.1995 e, quindi, soggetto al massimale della base pensionabile e contributiva valorizzi dei contributi anteriori al 1996 (es. si effettui un riscatto o si chieda l'accredito di un periodo figurativo come il servizio militare). In tal caso il lavoratore risulterà in possesso di contribuzione al 31.12.1995, non sarà più soggetto al massimale con la conseguenza che il datore di lavoro dovrà versare la contribuzione anche sulla quota di reddito eccedente il massimale stesso a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo (in caso di riscatto l’esclusione è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico cioè del pagamento di almeno una rata).
In via eccezionale l'esclusione non scatta per: 1) il riscatto dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa anteriori al 1996 nella gestione separata dell'Inps; 2) il riscatto agevolato della laurea per i soggetti inoccupati ai sensi dell’art. 1, comma 77, della legge n. 247/2007, collocati antecedentemente al 1° gennaio 1996.
Diffide in arrivo
Nei confronti dei datori di lavoro suddetti l'Inps sta inviando una diffida, avente efficacia interruttiva della prescrizione, con la quale intima il pagamento della contribuzione omessa e la relativa sanzione civile calcolata ai sensi dell'articolo 116, co. 8 lettera a) della legge 388/2000 (pari al tasso ufficiale di riferimento, cd. TUR, maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno). Il recupero comprenderà anche l’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del dipendente, di cui all’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992. Il versamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica della diffida mediante modello F24 nel quale saranno indicati il codice della sede, l’importo dovuto, la matricola aziendale e la causale contributo RC01. In caso di contestazione l’azienda potrà far pervenire, entro il medesimo termine, le proprie controdeduzioni in risposta alla comunicazione di invio del modello di diffida. In assenza del versamento l'Inps procederà alla riscossione coattiva con l'emissione dell'avviso di addebito.
Per la regolarizzazione dell’importo i datori di lavoro potranno presentare anche una domanda di rateazione direttamente online tramite il portale Istituzionale dell'Inps. La domanda di rateazione, in ogni caso, deve comprendere gli eventuali ulteriori contributi non versati e scaduti alla data di presentazione della medesima domanda
Documenti: Messaggio Inps 5062/2020