Pensioni, diritto a pensione entro il 2015 per beneficiare della settima salvaguardia
I lavoratori dovranno verificare la data di maturazione del diritto a pensione secondo la disciplina ante Fornero per comprendere se saranno o meno inclusi nella settima salvaguardia.
Considerando l'esistenza della finestra mobile di 12 mesi nella vecchia normativa i lavoratori dipendenti per partecipare alla nuova salvaguardia devono pertanto aver maturato il quorum 97,3 con un minimo di 61 anni e 3 mesi unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015, oppure i 40 anni di contributi entro il 30 Settembre 2015 (per i quarantisti la finestra mobile era infatti pari a 15 mesi). Oppure ancora 65 anni e 3 mesi (60 anni e 6 mesi le donne del settore privato) unitamente a 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Solo per il comparto scuola il termine ultimo per la maturazione dei requisiti, anche con 40 anni di contributi, è portato al 31 dicembre 2015 (i lavoratori iscritti alla gestione pubblica, al Fondo speciale Ferrovie e al Fondo Quiescenza Poste possono comunque raggiungere i 40 anni di contributi anche entro il 5 ottobre 2015).
Requisiti leggermente più elevati per gli autonomi o per chi utilizza contribuzione mista valorizzando eventuali spezzoni contributivi presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Nei loro confronti il quorum da raggiungere si innalza da 97,3 a 98,3 con un minimo di 62 anni e 3 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi, mentre restano invariati gli altri requisiti. In tutti i casi, inoltre, i requisiti vanno raggiunti con sei mesi di anticipo rispetto a quanto sopra indicato dato che la finestra mobile è di sei mesi più lunga rispetto ai lavoratori dipendenti.
Situazione invece diversa per chi si trova nel profilo dedicato alla mobilità in cui entrano questa volta anche gli edili e le aziende fallite. Per entrare in salvaguardia basta centrare un diritto a pensione, determinato con i requisiti sopra esposti, entro un anno dal temine dell'indennità di mobilità a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2012. Oppure entro il termine dell'indennità di mobilità se il rapporto di lavoro è cessato dopo il 31 dicembre 2012 ma entro il 31 dicembre 2014. Per questo profilo non c'è il vincolo della decorrenza entro il 6 gennaio 2017, pertanto, in astratto è possibile la maturazione del requisito dopo il 31 dicembre 2015 qualora, ad esempio, la mobilità sia terminata dopo il 31 dicembre 2014. In tale circostanza, però, i requisiti sopra indicati dal 2016 dovranno essere adeguati alla speranza di vita determinando uno slittamento di ulteriori 4 mesi.
Per ulteriori dettagli sulla vecchia normativa pensionistica.