Pensioni, Diritto entro il 2017 per centrare l'ottava salvaguardia
I lavoratori dovranno verificare la data di maturazione del diritto a pensione secondo la disciplina ante Fornero per comprendere se saranno o meno inclusi nell'ottava salvaguardia.
Considerando tale novità per partecipare alla nuova salvaguardia i lavoratori dipendenti devono quindi aver maturato il quorum 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi unitamente a 35 anni di contributi, (ex pensione di anzianità); o ancora 65 anni e 7 mesi (61 anni e 5 mesi le donne del settore privato i cui requisiti per il pensionamento di vecchiaia subivano un incremento a seguito dell'articolo 18, comma 1 del decreto legge 98/2011 come convertito con legge 111/2011) unitamente a 20 anni di contributi (o 15 per chi può far valere una delle Deroghe Amato) (ex pensionamento di vecchiaia) entro il 31 dicembre 2017 o entro il 31 dicembre 2016 a seconda rispettivamente se il lavoratore appartiene al profilo di tutela la cui decorrenza ultima della pensione sia consentita entro il 6 gennaio 2019 o entro il 6 gennaio 2018. I suddetti termini si accorciano di 6 mesi per gli autonomi o per chi utilizza contribuzione mista valorizzando eventuali spezzoni contributivi presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) dato che la finestra mobile nei loro confronti è di 18 mesi contro i 12 mesi dei lavoratori dipendenti. Nei loro confronti il quorum da raggiungere si innalza, inoltre, da 97,6 a 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi.
Chi invece raggiunge la massima anzianità contributiva prevista dalla vecchia pensione di anzianità, i cd. 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica, dovrà centrarli necessariamente entro il 30 Settembre 2017 o entro il 30 Settembre 2016 a seconda rispettivamente se il lavoratore appartiene al profilo di tutela la cui decorrenza ultima della pensione sia consentita entro il 6 gennaio 2019 o entro il 6 gennaio 2018. I cd. quarantisti scontano, infatti, finestre mobili più elevate pari a 15 mesi per i lavoratori dipendenti e 21 mesi per gli autonomi in ossequio alle regole di decorrenza previste dalla disciplina ante fornero.
Situazione invece diversa per chi si trova nel profilo dedicato alla mobilità o allo speciale trattamento edile. Per entrare in salvaguardia basta centrare il diritto a pensione, determinato con i requisiti sopra esposti, entro tre anni dal temine dell'indennità di mobilità o del TSE a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011 (tali accordi non sono necessari qualora la cessazione del rapporto sia avvenuta a seguito di fallimento o cessazione dell'attività di impresa). Per chi appartiene a questo profilo non ci sono altri termini da rispettare per cui, a seconda dei casi, questi requisiti possono essere perfezionati anche oltre il 2017: ad esempio se la mobilità termina il 31 dicembre 2018 il lavoratore avrà tempo sino al 31 dicembre 2021 per maturare il diritto alla pensione con le vecchie regole avvalendosi anche della prosecuzione volontaria della contribuzione. Al riguardo c'è da dire che proprio nel 2019 avremo un ulteriore scatto della speranza di vita, la cui entità oggi non è ancora nota, che potrebbe innalzare ulteriormente i requisiti di qualche mese anche con riferimento a tali soggetti.