Pensioni, Ecco come i Precoci accedono al pensionamento anticipato
Le istanze per l'accertamento dei requisiti dovranno essere presentate entro il 15 Luglio 2017 allegando, unitamente alla domanda, alcuni documenti che attestino il possesso dei requisiti.
I tempi e la doppia domanda
Il timing per il conseguimento dei benefici prevede una doppia istanza. La prima è volta all'accertamento delle condizioni da produrre in una finestra temporale a cadenza fissa entro il 15 Luglio 2017 per chi raggiunge i requisiti entro il 2017, anche in via prospettica e, dal 2018, entro il 1° marzo di ogni anno per chi matura i requisiti entro la fine dell'anno di presentazione dell'istanza. La seconda domanda, volta all'accesso della prestazione, va prodotta, invece, al momento della maturazione dei requisiti (con la conseguenza che può essere prodotta contestualmente a quella per la verifica delle condizioni ove i requisiti siano già maturati al momento della prima domanda). In fase di prima applicazione e per le sole domande di accesso presentate entro il 30 novembre 2017 la prestazione è corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. Come già anticipato nei giorni scorsi è garantita, quindi, la retroattività del trattamento per quei soggetti che hanno maturato le condizioni prima della presentazione delle istanze.
Ad esempio un lavoratore che ha i 41 anni di contributi ed ha già esaurito i tre mesi dal termine dell'ammortizzatore sociale dovrà presentare sia la domanda di verifica (entro il 15 luglio 2017) che quella di accesso alla prestazione (entro il 30 novembre 2017) in modo da garantirsi, in caso di accertamento positivo da parte dell'Inps, la retroattività del trattamento. Ove invece i tre mesi dal termine della disoccupazione vengano a maturarsi il 15 ottobre 2017 il lavoratore deve produrre l'istanza di verifica entro il 15 luglio e quella di accesso alla pensione ad ottobre, al momento della maturazione di tutti i requisiti richiesti, in modo da conseguire la prestazione dal 1° novembre 2017. Se i requisiti vengono a maturarsi nel 2018 o negli anni successivi il lavoratore dovrà produrre entrambe le domande nel 2018 (o negli anni successivi).
Gli interessati potranno presentare l'istanza di verifica anche oltre le suddette scadenze purchè entro il 30 novembre di ciascun anno ma essa sarà accolta esclusivamente se all’esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie (l'Inps, in questo caso, dovrà rispondere circa l'accoglimento o il rigetto della domanda entro il 31 dicembre di ciascun anno).
Assieme all'istanza volta all'accertamento del possesso delle condizioni l'interessato dovrà produrre prima di tutto una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell’anno dei requisiti contributivi (i 41 anni di contributi), dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per il profilo dedicato ai disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali), della condizione di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 un’attività gravosa (lavori gravosi); del requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva svolti come soggetto addetto a lavori usuranti. Questi requisiti, in sostanza, non devono essere necessariamente posseduti al momento in cui si presenta l'istanza di verifica ma possono essere perfezionati entro la fine dell'anno, in via prospettica.
La documentazione da allegare all'istanza
Gli altri requisiti vanno invece già posseduti e, quindi, allegati al momento della presentazione dell'istanza di accertamento. In particolare per quanto riguarda il profilo dei lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa con esaurimento degli ammortizzatori sociali il soggetto dovrà produrre la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (cioè all'interno della conciliazione obbligatoria prevista per le imprese dimensionate al di sopra dei 15 dipendenti).
Per quanto riguarda il profilo dei soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il primo grado convivente sarà necessario allegare la certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza. Si rammenta che per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale. Ad esempio se ci sono due figli che assistono il genitore disabile solo uno di loro potrà conseguire lo strumento pur se entrambi posseggono i requisiti richiesti.
Con riguardo al profilo dei lavoratori cd. invalidi sarà necessario allegare il verbale di invalidità civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.
Chi si riconosce nel profilo dedicato agli addetti ai lavori gravosi dovrà produrre il contratto di lavoro o una busta paga, e una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’INPS una dichiarazione sostitutiva attestante: 1) i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze; 2) il contratto collettivo applicato; 3) le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché; 4) l'indicazione delle voci di tariffa INAIL (il cui tasso medio non dovrà risultare inferiore al 17 per mille, salvo il caso degli infermieri, ostetrici e insegnanti). Per chi, invece, svolge lavori usuranti (ai sensi del Dlgs 67/2011) la documentazione da produrre è quella prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro numero 22/2011 richiesta attualmente per il conseguimento dei benefici per i lavori usuranti (nelle more dell'adozione di un decreto che ne semplifichi la documentazione).
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