Pensioni, Cosa fare se la quattordicesima non arriva
L’Inps con il rateo della pensione di Luglio sta provvedendo a pagare d’ufficio una somma aggiuntiva, la cosiddetta «Quattordicesima», a coloro che soddisfano i requisiti di legge.
A luglio, come di consueto, l’Inps sta pagando la quattordicesima nei confronti dei pensionati italiani. Coloro che non la hanno ricevuta e credono di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione on-line tramite il sito dell’INPS.
Prima però di presentare la domanda è opportuno verificare i requisiti necessari per averne diritto. I principali requisiti sono:
- Età anagrafica di 64 anni;
- requisito reddituale personale sotto il limite di legge, non viene considerato quindi il reddito del coniuge (qui la mappa);
- avere una pensione che rientra tra quelle previste dalla legge.
Eta' Anagrafica
Per quanto concerne l’età anagrafica coloro che perfezionano il requisito anagrafico (64 anni) dal 1° di agosto al 31 dicembre, la somma aggiuntiva verrà erogata unitamente alla rata di pensione di dicembre. Stesso discorso vale per coloro che sono divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno (2022). Pertanto è inutile presentare domanda di ricostituzione nelle suddette casistiche.
Requisito Reddituale
Per quanto concerne il requisito reddituale, va valutato se si tratta di prima concessione o di concessione successiva alla prima. Nel primo caso vengono presi in considerazione tutti i redditi posseduti nell’anno 2022, nella seconda casistica il reddito da prestazione che viene preso in considerazione è quello memorizzato nel casellario centrale riferito all’anno in corso (2022), mentre per i redditi diversi sono presi in esame quelli relativi all’anno precedente (2021). Pertanto la prestazione viene corrisposta in via provvisoria in attesa della verifica della dichiarazione dei redditi per la valutazione della sussistenza del diritto.
A differenza di quanto a volte si crede, invece, l'ISEE non è rilevante ai fini della concessione della prestazione.
Prestazioni
Vi sono anche delle pensioni sulle quali non spetta la quattordicesima. In particolare si tratta dell’assegno sociale, della pensione sociale, le prestazioni di invalidità civile, l’ape volontario, e gli assegni di accompagnamento alla pensione (l’ape sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari di solidarietà, l'indennità per la cessazione definitiva dell'attività commerciale). La quattordicesima non spetta, neanche, sulle pensioni pagate da fondi diversi dall’Inps (come in particolare le casse professionali) nonché quelle pagate dalla cassa mutualità pensioni a favore delle casalinghe. In caso di pensione erogata in regime di cumulo o di totalizzazione dei periodi assicurativi la quattordicesima spetta a condizione che vi sia almeno una gestione Inps tra quelle coinvolte nel cumulo o nella totalizzazione.
Va ricordato, inoltre, che qualora il soggetto abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima relativa a gli anni precedenti, la somma aggiuntiva viene utilizzata per recuperare il debito residuo (tutto o in parte). Esempio: se da comunicazione INPS risulta che spetta una somma aggiuntiva di € 655, ma si vede accreditata una somma inferiore, significa che è stato recuperato un debito preesistente ed è stata liquidata la differenza.
Infine si ricorda anche che sempre tramite la procedura di ricostituzione on-line è possibile richiedere la somma aggiuntiva fino a 5 anni indietro dalla data di presentazione della domanda, qualora il pensionato si accorge di non averne mai usufruito.