Pensioni, Ecco il testo definitivo del Decreto su quota 100 e Reddito
Pubblicato ieri in Gazzetta il testo coordinato della legge di conversione del decreto sulla quota 100 e del reddito di cittadinanza. Confermate tutte le misure sulle pensioni. In particolare quota 100 sino al 2021 e blocco degli adeguamenti alla speranza di vita.
Si è ufficialmente concluso l'iter di conversione del decreto legge 4/2019. E' stata infatti pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione numero 26/2019 recante le modifiche apportate durante l'esame parlamentare del provvedimento durato esattamente due mesi. Come già anticipato su Pensionioggi.it il capitolo pensioni esce quasi intatto rispetto al testo governativo approvato dal Cdm ed in vigore dal 29 Gennaio 2019.
Ok all'uscita con 62 anni e 38 di contributi
Confermata in particolare la quota 100 con 62 anni e 38 di contributi per il triennio 2019-2021 con le finestre mobili di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il pubblico impiego (con prima uscita al 1° aprile 2019 per i lavoratori del settore privato e 1° agosto 2019 per il pubblico impiego); lo stop retroattivo degli adeguamenti dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (restano dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 fissati a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne; 41 anni per i lavoratori precoci) con l'introduzione, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019, di una finestra mobile di tre mesi; la proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2019, dell'ape sociale (invariate le categorie beneficiarie); la proroga dell'opzione donna alle nate nel 1960 (1959 le autonome) che hanno 35 anni di contributi al 31.12.2018. Questi punti escono praticamente senza alcuna modifica imbarcata durante l'iter parlamentare.
Ok anche alla pace contributiva, cioè la possibilità - prevista solo per i lavoratori che non hanno contribuzione al 31.12.1995 - di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo lavorativo e l'altro. La facoltà è sperimentale, dura sino al 31 dicembre 2021. A seguito di una modifica apportata durante l'esame parlamentare del decreto legge l'onere del riscatto potrà essere pagato ratealmente però in dieci anni (anzichè cinque) senza interessi. Continuano a rimanere esclusi dalla pace contributiva i lavoratori nel sistema misto.
Riscatto laurea
Una modifica interessa anche il riscatto agevolato della laurea, cioè la facoltà di valorizzare ai fini pensionistici il periodo di durata legale del corso di laurea pagando un onere di circa 5.240 euro per ogni anno da riscattare. E' stato cancellato dal Parlamento in vincolo che limitava la suddetta facoltà fino al compimento del 45° anno di età. La facoltà, a differenza della pace contributiva, può essere esercitata anche dai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 ma deve, comunque, avere ad oggetto periodi temporali che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995. Non è previsto un termine di scadenza: quindi il riscatto può essere esercitato anche dopo il 31.12.2021.
Nel provvedimento c'è anche l'anticipo della liquidazione per i dipendenti pubblici che escono con la quota 100 o con i requisiti anagrafici e contributivi previsti a seguito dell'introduzione della Legge Fornero; l'anticipo consiste in un prestito erogato dal sistema bancario che viene poi restituito al momento dell'erogazione da parte dell'ente previdenziale della liquidazione. La somma massima richiedibile passa a 45 mila euro dai 30 mila euro previsti originariamente nel decreto governativo.
Documenti: Il DL 4/2019 coordinato con le modifiche della legge di conversione