Pensioni, Ecco il testo della delibera che taglia il vitalizio agli ex senatori
Il provvedimento era stato approvato dall'Ufficio di Presidenza lo scorso 16 Ottobre. Anche gli ex senatori avranno il vitalizio ricalcolato con il sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 2019.
Il Documento prevede, con riferimento alle anzianità maturate prima del 2012, la costituzione di un montante contributivo individuale virtuale in misura pari al 33% dell'indennità parlamentare lorda corrisposta durante il/i mandato/i nella misura vigente all'epoca del suo espletamento con esclusione della diaria e delle spese di rimborso del mandato parlamentare. A questa cifra viene sommata l'eventuale contribuzione aggiuntiva versata per la concessione della pensione ai superstiti. Il montante così determinato viene rivalutato annualmente, alla stregua di quanto accade con il sistema contributivo, per il tasso di capitalizzazione previsto con esclusione dell'anno di decorrenza del vitalizio e di quello previgente; la cifra finale viene moltiplicata per dei coefficienti di trasformazione legati all'età di pensionamento appositamente elaborati dall'Inps per questa finalità ed allegati alla delibera (anche per eta' inferiori a 57 anni). Il vitalizio così calcolato viene, infine, rivalutato dalla data di sua decorrenza annualmente per l'indice dei prezzi al consumo.
Soglie di Garanzia
Sono previste alcune soglie di garanzia. In primo luogo il “vitalizio minimo” non potrà essere inferiore a quello che un senatore avrebbe maturato nel corso della passata legislatura applicando interamente il sistema contributivo ad un'età di pensionamento di 65 anni. L'importo del vitalizio ricalcolato non potrà risultare, cioè, inferiore a circa 980 euro lorde al mese. Se per effetto del ricalcolo il trattamento subisce una riduzione di oltre il 50% il vitalizio sarà pari a una volta e mezza il predetto importo (quindi circa 1.460 euro lordi al mese). Il Consiglio di Presidenza potrà incrementare il valore del vitalizio del 50% se viene riconosciuta e provata una situazione di particolare disagio del parlamentare.
Tale condizione ricorre nel caso in cui il parlamentare: 1) non percepisca altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell’assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall’immobile destinato ad abitazione principale; b) sia affetto da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, sia affetto da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.
Documenti: La delibera del 16 Ottobre 2018 dell'Ufficio di Presidenza del Senato