Pensioni / Esodati, Chi entra nell'ottava salvaguardia
Il provvedimento consentirà ad altri 32mila lavoratori di mantenere in vigore le regole ante-fornero. Allungati i termini temporali di tutela sino al 2019.
Il provvedimento ricalca pedissequamente la settima salvaguardia con riferimento ai profili di tutela coinvolti nella misura ma amplia di gran lunga i termini per maturare il diritto a pensione con l'obiettivo di chiudere definitivamente la vicenda nata con l'approvazione della Legge Fornero e rimasta ancora oggi parzialmente irrisolta.
I profili di tutela ammessi. Così ad esempio per i lavoratori in mobilità il termine per maturare il diritto a pensione, con le vecchie regole pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 mesi a 36 mesi dopo la scadenza dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. Resta fermo che il rapporto di lavoro deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014 e che devono essere stati siglati accordi governativi o non governativi entro il 2011 (salvo il caso, già previsto nella 7^, dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale per i quali si precisa, però, che l'accordo ante 2011 non è necessario purchè tali attività siano state avviate entro il 2011). Come per la precedente salvaguardia agli interessati viene concessa la possibilità di maturare il diritto a pensione anche attraverso il versamento dei contributi volontari.
Confermati poi gli altri quattro profili di tutela già noti (si veda tavola allegata per ulteriori dettagli): autorizzati ai volontari, cessati dal servizio con accordi o per via unilaterale, in congedo per assistere disabili e contratti a tempo determinato. Per questi gruppi, tuttavia, si sposta sino al 31 dicembre 2019 il termine per maturare il diritto a pensione eliminando, si presti attenzione, il riferimento alla decorrenza della prestazione pensionistica e, dunque, alle finestre mobili (oggi l'attuale limite fissato è 6 gennaio 2017). Un ampliamento sicuramente molto significativo perchè sposta in avanti i termini per maturare il diritto alla pensione di almeno 4 anni rispetto alla 7^ salvaguardia, includendo anche lavoratori e lavoratrici che sono rimasti fuori dai precedenti interventi a causa del progressivo aumento della speranza di vita.
Da segnalare l'intenzione di includere anche i lavoratori agricoli e gli stagionali a tempo determinato (previsti nella 6^ salvaguardia ma poi tolti dalla 7^), i lavoratori che nel 2011 assistevano tramite il congedo biennale parenti disabili (scompare il riferimento ai figli disabili ma resta fuori chi ha fruito dei permessi di cui alla legge 104) e la precisazione che i rapporti a tempo indeterminato di lavoro domestico non fanno perdere il diritto alla salvaguardia. Complessivamente il numero dei lavoratori coinvolti diventano 32mila (6.800 nel profilo mobilità ed altri 25.200 negli altri quattro macro profili di tutela), un numero sufficientemente ampio a chiudere completamente la vicenda.
Il testo ora passa all'esame della Commissione Lavoro della Camera. Se sarà approvato, se ne parlerà non prima di settembre, i beneficiari potranno accedere alla pensione prima della disciplina attualmente vigente che, com'è noto, chiede 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) oppure 66 anni e 7 mesi (pensione di vecchiaia). Senza alcuna penalità sulla pensione dato che sarebbero confermate in toto le vecchie regole.
Documenti: Il testo sull'Ottava Salvaguardia