Pensioni / Esodati, Pronte modifiche all'ottava salvaguardia
E Intanto la Uil avverte: "E' prematuro chiudere il fondo che raccoglie i risparmi derivanti dalle salvaguardie, prima di aver ultimato il processo di monitoraggio".
"Ugualmente si devono tutelare, con l’ottava salvaguardia, i lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano smesso di lavorare entro il 31 dicembre 2014, come già avvenuto nella settima salvaguardia. Crediamo, inoltre, sia prematuro chiudere il fondo che raccoglie i risparmi derivanti dalle salvaguardie, prima di aver ultimato il processo di monitoraggio".
Ieri intanto il deposito degli emendamenti alla legge di Bilancio da parte della Commissione Lavoro della Camera (qui gli emendamenti presentati) ha proposto alcune modifiche degne di nota proprio sull'ottava salvaguardia pensionistica. Che hanno in parte accolto le richieste provenienti dalla Rete dei Comitati. In primo luogo c'è la volontà di estendere dal 31 dicembre del 2012 al 31 dicembre del 2014 il termine ultimo per la risoluzione del rapporto di lavoro per i lavoratori in mobilità. Una modifica necessaria, ricorda Damiano, per consentire la tutela anche degli ex lavoratori di Alitalia ed Eutelia il cui rapporto di lavoro è stato risolto dopo il 2012 ma sempre per effetto di accordi stipulati con i sindacati prima del 2012.
Altre due modifiche al testo governativo estendono di un anno i termini per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 4 dicembre 2011, non in possesso di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011 (art. 1, comma 194, lettera f) della legge 147/2013) e dei lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo determinato si sia concluso entro il 2011. Nei loro confronti si sposta in avanti di un anno il termine ultimo per la maturazione della decorrenza della pensione (compresiva della finestra mobile) ai fini dell'inserimento in salvaguardia: dal settanduesimo mese successivo all'entrata in vigore del decreto legge 201/2011, come prevede l'attuale testo formulato dal Governo (cioè entro il 6 gennaio 2018) all'ottantaquattresimo mese succesivo (cioè entro il 6 gennaio 2019). Con queste modifiche, pertanto, per tutti i profili di tutela il termine viene allineato alla data del 6 gennaio 2019. C'è poi l'estensione della salvaguardia anche chi a fruito nel 2011 del congedo straordinario di cui all'articolo 42, co. 5 del Dlgs 45/2001 per assistere il coniuge (e non solo il figlio, come prevede il testo attuale) con gravi disabilità. Per tutti i profili di tutela si precisa che l'eventuale rioccupazione a tempo indeterminato in rapporti di lavoro domestico non comporta l'esclusione dalla salvaguardia.
Approfondimenti: Controlla Se entri nell'Ottava Salvaguardia Pensionistica