Pensioni, Esteso il part time in attesa della pensione di vecchiaia
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto milleproroghe. Il decreto ministeriale relativo all'attuazione del part time sarà pubblicato entro fine marzo.
La novità, prevista dall'articolo 1, comma 284 della legge 208/2015 consentirà, in via sperimentale sino al 2018 ai lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato, a seguito di un accordo con il datore di lavoro, di attivare su base volontaria il part-time con una riduzione dell'orario di lavoro tra il 40 ed il 60% dell'orario pieno a condizione di trovarsi a non più di tre anni dalla pensione di vecchiaia. Il datore però dovrà sobbarcarsi parte degli oneri e corrispondere in busta paga una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). La somma verrà trattata in modo particolare dato che questo importo non concorrerà nè alla formazione del reddito da lavoro dipendente nè sarà assoggettato a contribuzione previdenziale. Lo stato, dal canto suo, provvederà al riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta.
In questo modo il lavoratore potrà contare su una retribuzione con il part-time di poco inferiore ai due terzi della somma che avrebbe percepito con il lavoro pieno per gli anni che lo separano dalla quiescenza. Ad esempio un lavoratore che passasse al part-time al 50% partendo da uno stipendio base di 2mila euro vedrà corrispondersi in busta paga una quota aggiuntiva di circa 300 euro, completamente esentasse, che si aggiungerà allo stipendio ridotto per effetto del part-time. In totale il lavoratore potrebbe percepire 1.300 euro a fronte, però, del dimezzamento dell'orario di lavoro. Sino ad un massimo di tre anni. Inoltre, una volta arrivato alla pensione, questi riceverà comunque un assegno pensionistico come se avesse lavorato fino alla fine a tempo pieno. Senza penalizzazioni dovute ad un calo della contribuzione. Meno evidenti gli effetti per il datore di lavoro che, pur dimezzando la retribuzione, dovrà corrispondere la quota contributiva nella misura piena aumentando in questo modo il costo del lavoro su base oraria. Insomma le parti dovranno trovare un'intesa.
Potenziali destinatari della misura restano solo i lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato che si trovano a non più di 3 anni dalla pensione di vecchiaia. Quindi potranno fare ricorso a questo strumento gli uomini a partire dai 63 anni e 7 mesi di età (le donne dai 62 anni e 7 mesi) a condizione che al momento della trasformazione del rapporto di lavoro ci siano almeno 20 anni di contributi. Dunque non potranno beneficiare dell'agevolazione sia i lavoratori del pubblico impiego sia gli assunti a tempo determinato ancorchè del settore privato. Per i primi si attende, in realtà, l'attuazione della Delega sulla pubblica Amministrazione che contiene una norma simile per favorire il ricambio generazionale. Il riconoscimento del beneficio spetterà all'INPS, nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018. Qualora il plafond sia esaurito l'attivazione del part-time slitterà all'anno successivo.
Per l'attuazione del part-time è necessario tuttavia attendere l'adozione di uno specifico regolamento Lavoro-Economia. Il provvedimento doveva essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, cioè entro il 1° marzo 2016. Termine che ora, con l'approvazione del decreto legge milleproroghe, viene dilatato di ulteriori 30 giorni, sino al 31 marzo 2016.