Pensioni, i matrimoni di comodo riducono l'assegno ai superstiti
Dal 2011 il legislatore ha introdotto una particolare penalizzazione sull'importo della pensione qualora siano stati contratti dopo il compimento del 70° anno di età e qualora la differenza di età tra i coniugi è superiore a 20 anni.
Kamsin La pensione ai superstiti è una prestazione previdenziale finalizzata a ridurre lo stato di bisogno economico sorto nel nucleo familiare per la morte del congiunto, lavoratore o pensionato. Nel caso che a mancare sia un lavoratore non ancora titolare di pensione, la reversibilità spetta ai superstiti a condizione che il dante causa, in vita, raggiungesse particolari requisiti contributivi: almeno 15 anni di contribuzione versata in qualunque epoca o, in alternativa, almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte del lavoratore.
In mancanza di queste condizioni, la legge purtroppo preclude ai familiari la possibilità di beneficiare della prestazione pensionistica. Diversamente, nel caso di defunto già titolare di pensione, i superstiti hanno diritto alla prestazione di reversibilità senza necessità di perfezionare alcun requisito contributivo. La legge individua puntualmente i soggetti beneficiari della pensione riconoscendo una particolare tutela al coniuge. Il vedovo o la vedova hanno, infatti, diritto a una prestazione pari al 60% dell'importo della pensione del dante causa. L'assegno così calcolato è, poi, soggetto a un'ulteriore riduzione che può variare dal 25 al 50% a seconda che i redditi personali del coniuge in vita superino i limiti previsti anno per anno dalla legge.
Per contenere il diffondersi di matrimoni di comodo, nel 2011 il legislatore ha introdotto una particolare penalizzazione sull'importo della pensione: se il matrimonio è stato, infatti, contratto dopo il compimento del 70° anno del dante causa, e la differenza di età fra i coniugi è superiore a 20 anni, l'aliquota percentuale deve essere ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante ai 10. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge che contragga nuovo matrimonio. In questo caso, a chiusura della prestazione, l'Inps riconosce un una tantum pari a una doppia annualità di pensione, comprensiva della 13esima mensilità.
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a cura di Paolo Ferri - Patronato Acli