Pensioni, I redditi acquisiti durante la "finestra" si neutralizzano se abbattono la rendita
Il principio vale anche per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei commercianti e degli artigiani. La decisione in una sentenza della Corte Costituzionale.
La questione
Fatte queste debite premesse alla Corte Costituzionale era stata rimessa una questione del tutto analoga a quella dello scorso anno, relativa ad un artigiano che si era visto ridurre la misura del trattamento pensionistico per via di alcune settimane lavorate durante la finestra mobile, cioè del lasso temporale intercorrente tra la maturazione del diritto a pensione e quello della prima decorrenza utile della prestazione. Nello specifico l'interessato aveva raggiunto al 30 novembre 2011 il diritto a pensione con la massima anzianità contributiva (2080 settimane, all'epoca) e quindi, in applicazione dell'articolo 12 del DL 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, la pensione gli era stata liquidata dal 1° giugno 2013 decorsi 18 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo.
Posto che la legge 233/1990 impone di calcolare la misura della pensione sulla base degli ultimi 10 o 15 anni di redditi coperti da contribuzione che precedono la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché quella di maturazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento, il giudice rimettente aveva ravvisato una questione di legittimità costituzionale proprio nell'indicato meccanismo di slittamento di cui all'articolo 12 del DL 78/2010 convertito dalla legge 122/2010. Nel caso di specie, il differimento del periodo di decorrenza rispetto a quello di maturazione del diritto avrebbe, infatti, determinato una riduzione della rendita, con conseguente lesione dei principi della Carta Fondamentale che, come noto, non consentono la svalutazione della rendita una volta acquisito il diritto a pensione. La questione, si badi, era stata sottoposta alla Consulta prima della pronuncia numero 173 del 2018, quando cioè ancora non era stato ancora esteso il principio della neutralizzazione dei redditi acquisiti dopo il perfezionamento del diritto a pensione ai lavoratori autonomi.
La decisione
Secondo la Corte Costituzionale la questione sollevata dal Tribunale rimettente va ora ricomposta alla luce proprio della sopravvenuta sentenza numero 173 del 2018. L’applicazione di tale decisione, spiegano i giudici, rende irrilevante il punto poiché il periodo corrispondente all’attesa della finestra di uscita, in quanto accreditato successivamente al raggiungimento del requisito contributivo, può essere neutralizzato, se sfavorevole nel calcolo della rendita pensionistica. "L’intervenuto riconoscimento dell’operatività del principio di “neutralizzazione” anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS ne consente dunque l’applicazione allo specifico caso in esame, così risolvendo i dubbi di legittimità prospettati dal rimettente" spiegano i giudici. In altri termini la decisione della Consulta rafforza e ribadisce che il principio di neutralizzazione può essere applicato anche per proteggere la misura della pensione dei lavoratori autonomi da una eventuale riduzione dei redditi intervenuti tra la maturazione del diritto a pensione e la prima data utile per la sua decorrenza.