Pensioni, I termini di adesione al Fondo Credito per i dipendenti pubblici
L'Inps ribadisce che l'iscrizione alla Gestione Credito per i pensionandi del pubblico impiego è esclusivamente volontaria e facoltativa e deve essere esercitata entro l'ultimo giorno di servizio.
La gestione Credito, come noto, eroga alcune prestazioni di natura sociale e creditizia delineate nell'articolo 1 del DM 463/1998 (es. prestiti e mutui a tassi agevolati, servizi particolari destinati ai giovani dei lavoratori e per i pensionati non autosufficienti) nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego iscritti presso le gestioni previdenziali amministrate dall'ex-Inpdap (Ctps, Cpi, Cps, Cpdel e Cpug). In via obbligatoria. Con il DM 45/2007 l'iscrizione al Fondo Credito è stata estesa anche ai pensionati già dipendenti che fruiscono di trattamento pensionistico a carico delle gestioni pensionistiche dell'Inpdap e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'Inpdap (come ad esempio l'Inps, l'Enpals, l'Inpgi o l'Enpam). Punto centrale del DM 45/2007, precisa l'Inps, a seguito del correttivo previsto dalla legge 222/2007, sta nella facoltatività dell'iscrizione del lavoratore alla Gestione Credito, adesione che, una volta esercitata, non può essere revocata e l’iscrizione in qualità di aderente permane per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica per il quale non sussiste l’iscrizione obbligatoria alla gestione credito. Per i pensionati l’iscrizione permane fino all’ultimo giorno di esistenza in vita.
L'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva per i lavoratori e, per i pensionati, dello 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto nel caso in cui il trattamento pensionistico preso a riferimento per l’applicazione della trattenuta sia inferiore o pari a 600 euro lorde mensili, importo rivalutato prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
I termini per l'adesione Facoltativa al Fondo Credito
L'Inps precisa che l'adesione al Fondo, per i soggetti di cui al DM 45/2007, doveva essere effettuata entro il 31 maggio 2008. A decorrere dal 1/06/2008, la facoltà di adesione può essere esercitata dai dipendenti in servizio, iscritti obbligatoriamente o per adesione alla gestione credito e prossimi al pensionamento. Tale facoltà di adesione deve essere esercitata entro l’ultimo giorno di servizio. I titolari di pensioni indirette o di reversibilità sono esclusi dalla facoltà di aderire alla gestione credito. La facoltà di adesione può essere esercitata, altresì, dai lavoratori - assunti o trasferiti successivamente al 31/05/2008 presso Enti e Amministrazioni pubbliche - non iscritti ad una delle casse pensionistiche o ai fondi per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR) della gestione pubblica. I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data dell’assunzione o dalla data del trasferimento, devono manifestare all’Istituto la volontà di aderire.
Regole specifiche, invece, interessano i lavoratori che fruiscono dell'ausiliaria, dato che solo gli ufficiali mantengono l'iscrizione obbligatoria alla gestione credito durante l'ausiliaria. Pertanto, per mantenere l’iscrizione alla gestione credito dopo la cessazione dall’ausiliaria, gli ufficiali devono manifestare la volontà di aderire alla gestione medesima entro l’ultimo giorno di iscrizione obbligatoria, quindi entro l’ultimo giorno di ausiliaria. I sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria devono, invece, chiedere di aderire alla gestione credito entro l’ultimo giorno di servizio antecedente al collocamento in ausiliaria.
Modalità di esercizio della facoltà di adesione alla gestione credito
I lavoratori che intendono esercitare la facoltà di adesione alla gestione credito devono inviare, entro i termini sopraindicati, alla struttura territoriale di riferimento dell’INPS il modulo “Adesione Gestione Credito”, reperibile sul sito dell'Inps. I neo assunti o trasferiti e i sottufficiali prossimi al collocamento in ausiliaria devono inviare contestualmente una copia della richiesta alla propria amministrazione. Il modulo di adesione non deve essere presentato dal personale in servizio prossimo al pensionamento e dagli ufficiali prossimi alla cessazione dell’ausiliaria se hanno manifestato la volontà di aderire alla gestione credito in sede di domanda di pensione, fermo restando il rispetto dei termini sopraindicati.
Trattenuta da operare sui trattamenti pensionistici
Per quanto riguarda il prelievo dello 0,15% della pensione l'Istituto precisa che ove il pensionato sia titolare di più pensioni obbligatorie dirette, a carico della gestione pubblica ovvero di pensioni rientranti nell’ambito di applicazione del D.M.45/2007, la trattenuta deve essere applicata a ciascun trattamento pensionistico diretto lordo. L’obbligo contributivo decorre, per tutti i trattamenti pensionistici sopra richiamati, dalla data di iscrizione alla gestione credito in qualità di aderente in pensione. Per i soggetti titolari di un trattamento pensionistico in regime di totalizzazione o di cumulo, sia con fondi tutti gestiti da INPS, sia nel caso di presenza di enti o casse esterne, la trattenuta è applicata sull’intero trattamento pensionistico lordo.
Documenti: Messaggio Inps 3282/2017; Dm 45/2007