Pensioni, Il Cumulo nega il "surplus contributivo" agli ex-enpals
Chiarimenti INPS in merito all'applicazione del cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012 in alcune particolari situazioni.
Stop al surplus contributivo per i lavoratori con contribuzione ex-enpals che scelgono l'istituto del cumulo dei periodi assicurativi per accedere alla pensione (anticipata o di vecchiaia). Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nel messaggio n. 2575/2021 in cui illustra alcune particolarità in merito al funzionamento del nuovo istituto entrato in vigore dal 2013 ed esteso dal 2017 con la legge n. 232/2016. Indicazioi in merito erano state già fornite lo scorso anno con il Messaggio Inps n. 2053/2020.
Ex-Enpals
Uno dei primi chiarimenti forniti riguarda le modalità di calcolo dell'anzianità utile ai fini del diritto a pensione per i lavoratori con periodi assicurativi nel fondo dei lavoratori dello spettacolo (fpls) o sportivi professionisti (fpsp). Come noto questi soggetti, di regola, possono portare le giornate maturate in eccedenza rispetto a quelle necessarie per il calcolo dell'annualità a scomputo del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione.
Ebbene questo meccanismo nel caso in cui l'assicurato opti per la pensione (di vecchiaia o anticipata) in regime di cumulo dei periodi assicurativi anziché per la liquidazione ordinaria (cioè con la ricongiunzione gratuita dei contributi INPS-ENPALS) non può operare. Idem se l'assicurato opta per la totalizzazione nazionale di cui al dlgs n. 42/2006 oppure per il computo nella gestione separata ai sensi del dm. 282/1996. In tali casi l'accertamento dell'anzianità contributiva ex-enpals utile per il diritto a pensione opera tenendo conto delle particolari annualità prescritte dalla legge tempo per tempo (con perdita, quindi, della contribuzione eccedente).
Importo soglia
La nota chiarisce, inoltre, che l'assicurato che chiede l'erogazione di una pensione di vecchiaia all'età di 67 anni in regime di cumulo dei periodi assicurativi e risulti da ultimo iscritto alla gestione separata dell'INPS occorre anche soddisfare il requisito di un importo soglia dell'assegno pari a 1,5 volte il valore dell'assegno sociale (circa 680 euro lordi mensili). Idem se l'assicurato risulti da ultimo iscritto ad una Cassa professionale che richieda tale requisito. A tal riguardo l'Inps spiega che ai fini del raggiungimento di tale importo soglia concorre anche l'eventuale importo del pro-rata estero derivante da contribuzione maturata in paesi comunitari o extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. L'importo soglia, in ogni caso, non è più richiesto dall'età di 71 anni.
Criteri di calcolo
Per i soggetti che vantano grazie al cumulo almeno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 il calcolo della pensione tiene conto anche del cd. doppio calcolo richiesto dall'articolo 1, co. 707 della legge n. 190/2014.
Inoltre per quanto riguarda la liquidazione di una pensione di inabilità per i soggetti che vantano contribuzione nelle sole gestioni FPLD e ART/COM/CDM l'Inps spiega che: a) se i requisiti amministrativi e sanitari sono stati perfezionati nel FPLD, l'interessato può optare per il cumulo ai sensi della legge n. 228/2012 ottenendo la liquidazione della pensione di inabilità nel FPLD (per il cui calcolo della quota di maggiorazione convenzionale valgono le retribuzioni esistenti nel FPLD) in luogo del cumulo obbligatorio nelle gestioni autonome; b) se i requisiti amministrativi e sanitari sono stati perfezionati nelle gestioni autonome continua ad essere prevalente il cumulo obbligatorio nelle gestioni autonome con conseguente calcolo della maggiorazione convenzionale a carico della gestione autonoma.
Assegni Ordinari di Invalidità
Per i titolari di assegno ordinario di invalidità viene confermato che la prestazione non si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia in regime di cumulo al raggiungimento dell'età anagrafica di 67 anni perché l'istituto non è attivabile dai titolari di pensione di diretta (tra cui è annoverabile anche l'AOI) né in pensione anticipata in cumulo perchè l'AOI non può trasformarsi in pensione anticipata. Inoltre se il titolare di AOI decede i superstiti possono ottenere la pensione indiretta in regime di cumulo.
Comparto difesa e sicurezza
L'Inps conferma che anche questo comparto può usufruire del cumulo dei periodi assicurativi per guadagnare la pensione di vecchiaia a 67 anni o quella anticipata a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne). In tal caso tuttavia se l'ultima attività lavorativa non è quella da "militare o equiparato" (es. l'ultima contribuzione è stata versata nel FPLD) l'assicurato non potrà giovarsi dei benefici economici previsti per la categoria (es. sei scatti, moltiplicatore della base pensionabile) ma solo di quelli previsti per l'anzianità contributiva (es. maggiorazioni per i servizi svolti).
Contribuzione figurativa
Tra gli altri chiarimenti viene precisato che la contribuzione figurativa presente nel FPLD può essere utilizzata ai fini del cumulo a condizione che sussista almeno un contributo obbligatorio versato nel FPLD anteriore ai periodi stessi. Tuttavia nei casi in cui la contribuzione obbligatoria venga trasferita all'esito di un'operazione di ricongiunzione o di un computo dei periodi nella cassa Stato viene meno anche la possibilità di utilizzare la contribuzione figurativa a decorrere dalla data di accettazione della ricongiunzione o dell'emissione del provvedimento di autorizzazione al computo.
Ricongiunzioni
Nei casi di ricongiunzione rateale dei contributi nell'ambito delle gestioni dei dipendenti pubblici, inoltre, viene ribadito che in caso di interruzione del pagamento l'assicurato perde interamente il periodo accredito con ripristino della posizione assicurativa nella gestione di provenienza e senza restituzione dell'onere sostenuto sino a quel momento (a differenza di quanto avviene nel settore privato ove è possibile il rimborso di quanto già versato). Inoltre resta preclusa la possibilità di presentare una nuova domanda di ricongiunzione salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 29/1979 (cd. seconda domanda).
Domanda all'ultimo ente
La nota precisa, infine, che il diritto a pensione in cumulo si può acquisire anche valorizzando la contribuzione estera in paesi convenzionati e che l'assicurato deve presentare la domanda di pensione di vecchiaia in cumulo alla Cassa Professionale se questa risulta l'ente di ultima iscrizione ancorché sia l'INPS il primo ente a dover liquidare la quota di pensione (per il cd. criterio della pensione a pagamento differito).
Documenti: Messaggio Inps 2575/2021