Il riscatto dei contributi aiuta l'uscita dei lavoratori precoci
Anche la contribuzione da riscatto può essere utilizzata per raggiungere i 41 anni di versamenti. La costituzione della rendita vitalizia consente poi di raggiungere i 12 mesi di lavoro effettivo entro il 19° anno.
Dal 1° maggio dello scorso anno la legge di bilancio ha riconosciuto ai lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, nonchè ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età, la possibilità di chiedere la pensione anticipata con il requisito ridotto di 41 anni di contributi (2.132 settimane contributive) anziché 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne). Il beneficio è riconosciuto solo per i lavoratori che si trovino in determinate condizioni (disoccupati, caregivers, invalidi, addetti a mansioni gravose o lavori usuranti) entro un plafond annuo di risorse. Dalla normativa restano esclusi i lavoratori precoci non in possesso di contribuzione alla data del 31.12.1995, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi e che ricadono nel sistema contributivo puro.
Ebbene il requisito contributivo di 41 anni può essere integrato mediante contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (sia effettiva, da riscatto, volontaria e figurativa). L'unico limite è che risultino comunque accreditati 35 anni di versamenti con esclusione della contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata e per malattia (cfr: circolare Inps 180/2014), un vincolo che nella maggior parte dei casi non dovrebbe dar problemi. Un lavoratore "precoce" che ritiene di avere i requisiti per pensionarsi con il requisito ridotto ma che possiede soli 39 anni di contributi può, quindi, decidere di riscattare, ad esempio, due anni di laurea per centrare i 41 anni di contributi. Ed anticipare così l'uscita.
Si rammenta che i 41 anni di contribuzione possono essere raggiunti anche con il cumulo dei periodi assicurativi nella nuova veste offerta dalla legge 232/2016. In sostanza si possono mettere assieme i periodi non coincidenti temporalmente derivanti dal lavoro dipendente, anche nel pubblico impiego, da lavoro autonomo, dalla gestione separata e nelle casse professionali (es. medici, avvocati, architetti).
I 12 mesi di lavoro effettivo
Il riscatto può essere, parimenti, esercitato per integrare i 12 mesi di lavoro effettivo entro il 19° anno di età. Ma solo in tal caso se ha ad oggetto un periodo di lavoro all'estero (in un paese con il quale l'Italia non ha stipulato convenzioni internazionali) o per omissioni contributive (cioè per periodi effettivamente lavorati ma per i quali non sia stata versata la contribuzione da parte del datore di lavoro). La definizione "lavoro effettivo" fa infetti riferimento alla sola contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali. Pertanto non è considerata contribuzione effettiva la contribuzione da riscatto per periodi di studio, la contribuzione volontaria nè tanto meno la contribuzione figurativa (es. per servizio militare).
Da notare che per verificare il perfezionamento di tale requisito può essere considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico. Ad esempio, pertanto, ai fini del conteggio dei 12 mesi di lavoro effettivo si possono "valorizzare" sei mesi di lavoro dipendente e altri sei di lavoro autonomo (es. nella gestione commercianti o artigiani) o 12 mesi di lavoro autonomo sempre entro il 19° anno di età.