Pensioni, Impignorabili gli assegni sino a mille euro al mese
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la riforma contenuta nel dl n. 115/2022 che ha elevato il limite di impignorabilità da una volta e mezza a due volte il valore dell’assegno sociale.
Rivisti all’insù i limiti di impignorabilità delle pensioni. Dal 22 settembre 2022, infatti, il c.d. «minimo vitale» è passato da una volta e mezza a due volte l'importo dell'assegno sociale con un minimo di 1.000€. Siccome nel 2023 l’assegno sociale è pari a 503,27 euro mensili il limite di impignorabilità per l’anno vigente sale a 1.006,54€. Lo rende noto l'Inps nella circolare 38/2023, con la quale detta indicazioni alla riforma del dl Aiuti-bis (dl 115/2022 convertito dalla legge 142/2022). Per i procedimenti pendenti, l'Inps sta provvedendo a rimodulare e/o azzerare gli importi accantonati a partire dal rateo di ottobre 2022, con conseguente rimborso al pensionato di quanto trattenuto in più.
Il limite di pignorabilità
Il dl Aiuti-bis ha modificato l'art. 545 del codice di procedura civile, che al comma 7 fissa il limite d'impignorabilità delle pensioni, indennità ed altri assegni di quiescenza. Secondo la norma previgente alla riforma (in vigore dal 27 giugno 2015 al 21 settembre 2022), tale limite era pari alla misura mensile dell'assegno sociale aumentato della metà, senza alcun importo minimo. Il limite si applicava a qualunque somma, da chiunque dovute a titolo di pensione, d'indennità e/o di altri assegni di quiescenza. La parte eccedente, invece, era pignorabile nei limiti fissati dalla stessa norma.
Il nuovo minimo vitale
Come accennato dal 22 settembre 2022 il limite d'impignorabilità passa al doppio della misura mensile dell'assegno sociale, con il minimo di 1.000 euro. La novità, illustra l'Inps, opera su due piani:
- modifica il limite d'impignorabilità delle pensioni collegato all'importo dell'assegno sociale;
- introduce il limite minimo, pari a 1.000 euro.
Il nuovo limite d'impignorabilità ha efficacia dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi «pendenti», cioè i procedimenti notificati per i quali non sia ancora stata notificata all'Inps, in qualità di terzo esecutato, l'ordinanza di assegnazione che è l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata. Per applicare il nuovo limite, dunque, non è rilevante la data di notifica dell'atto di pignoramento, ma quella dell'ordinanza di assegnazione. L'Inps spiega che la notifica dell'ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 è da configurarsi, parimenti, atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche qualora il provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla predetta data, in forza di procedure esecutive già attive sulla pensione.
Il rimborso dell'eccedenza
Il documento spiega, infine, che le sedi stanno verificando gli importi accantonati, in ottemperanza agli obblighi di custodia (art. 546 c.p.c.), e al relativo ricalcolo nel caso le trattenute cautelari risultino operate senza il rispetto del nuovo importo soglia a far data dal rateo di pensione del mese di ottobre 2022. In pratica, gli importi trattenuti in applicazione della notifica dell'atto di pignoramento fino al rateo di pensione di settembre 2022 rimarranno accantonati in attesa della notifica dell'ordinanza di assegnazione; gli importi accantonati dal rateo di pensione di ottobre 2022, ai quali si applicano l'innalzamento della soglia del limite di pignorabilità, sono oggetto di rimodulazione o azzeramento, con conseguente rimborso al pensionato debitore di quanto trattenuto in eccedenza.
Documenti: Circolare Inps 38/2023