Pensioni, L'APE sociale e la quota 41 saranno retroattivi
Il Consiglio di Stato formula alcuni rilievi al testo dei DPCM sugli anticipi pensionistici approvato dal Governo. I ritardi nell'attuazione non potranno pregiudicare i diretti interessati posticipandone l'accesso.
Sempre nell'ottica di proteggere gli interessati il Consiglio di Stato invita, inoltre, a spostare il termine per la presentazione dell'istanza volta all'accertamento delle condizioni per chiedere l'APE sociale e del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci (almeno) al 31 luglio 2017. "Il significativo ritardo (di oltre due mesi) con il quale il presente regolamento verrà emanato, rende ora la data del 30 giugno 2017 (1° giugno quella per i precoci, ndr) un termine irragionevolmente breve, perché costringe gli interessati a presentare la domanda in meno di sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo" scrivono i giudici. Servirà, invece, una modifica legislativa per consentire l'accesso ai predetti strumenti anche ai soggetti che non hanno diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti e gli operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione. L'estensione è stata prevista dal Governo nei regolamenti attuativi ma i giudici l'hanno respinta in quanto l'esecutivo non può inserire ulteriori categorie di soggetti non previsti nella legge istitutiva.
Le altre modifiche suggerite dal CDS
Altre modifiche richieste riguardano l'alleggerimento degli oneri probatori che i cittadini dovranno produrre per certificare le condizioni di accesso all'APE e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci (basterà una autocertificazione) e la precisa indicazione che la mancata predisposizione di ulteriori passaggi attuativi non possano ritardare ulteriormente l'accesso alle misure. Altra censura dei giudici di Palazzo Spada riguarda l'introduzione di una ipotesi di decadenza dal diritto all’APE sociale in caso di superamento dei limiti reddituali per compensi derivanti da lavoro dipendente o autonomo percepiti durante la corresponsione dell'APE (il limite imposto dalla legge di bilancio è di 8mila euro per il lavoro dipendente o parasubordinato e di 4.800 per quello autonomo) in mancanza di una specifica indicazione nella legge istitutiva. Al riguardo i giudici consigliano che, in caso di superamento dei limiti di reddito annui, l’APE sociale percepita divenga indebita (non per l’intero, ma) solo per la misura corrispondente all’eccedenza del reddito percepito rispetto al reddito-soglia. Ad esempio se si percepiscono 8.100 euro da lavoro dipendente l'interessato non decadrà dall'APE ma dovrà restituire solo 100 euro di eccedenza. Una norma di garanzia.
I giudici bocciano, poi, i criteri ordinatori delle domande in caso di superamento del plafond di risorse messe a disposizione per le uscite anticipate. Non si potrà, in particolare, valutare la data di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia come suggerito dal Governo (in quanto tale ipotesi sarebbe priva di qualsiasi fondamento normativo). Gli unici criteri ordinatori saranno due: la data di maturazione dei requisiti di accesso alle predette misure e, a parità degli stessi, la data di presentazione della domanda. E consigliano, a tal fine, la fissazione di un termine di vacatio legis che dilati l'entrata in vigore formale dei Dpcm per evitare che taluni interessati, dato il ritardo accumulato, perdano il diritto all'indennità a causa dell'effetto sorpresa.
Il sussidio di accompagnamento alla pensione
L'APE sociale, come noto, consisterà in un reddito ponte commisurato al valore della pensione maturata al momento della richiesta entro un valore massimo di 1.500 euro al mese che accompagnerà il lavoratore sino alla prima data utile di pensionamento. La misura sarà riconosciuta solo in favore di alcune categorie di lavoratori in condizione di difficoltà (disoccupati con esaurimento degli ammortizzatori sociali, invalidi, soggetti che assistono familiari con disabilità, addetti a mansioni gravose) a condizione che possano vantare almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi (36 anni per gli addetti alle mansioni gravose). Le medesime categorie di soggetti potranno, in alternativa, uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica a condizione di avere almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età.
Documenti: Il parere espresso dal Cds sull'APe sociale; Il parere del Cds sui lavoratori precoci