Pensioni, L'assegno di reversibilità spetta anche alla vedova separata con addebito
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di una vedova separata con addebito di colpa che si era vista negata la pensione di reversibilità in occasione della morte del marito.
La questione era sfociata in tribunale ma la Corte d'Appello di Bologna aveva dato ragione all'Inps. Secondo la Corte d'Appello, poiché la signora non fruiva di erogazione di alimenti in capo all'ex coniuge ed in suo favore, non poteva rivendicare dopo il decesso di costui l'attivazione di un trattamento previdenziale a suo vantaggio. In sostanza la corte d'Appello le aveva negato la pensione di reversibilità in quanto non era titolare di assegno di mantenimento all'atto del decesso del coniuge, assegno che non poteva essere erogato per via dell'addebito di colpa scaturente dalla separazione.
La signora ha, quindi, proposto ricorso per cassazione muovendo dall'assunto, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo il quale la pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge in favore del quale il coniuge defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non). La Corte di Cassazione ha accolto la domanda della ricorrente condannando l'Inps all'erogazione della prestazione di reversibilità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni che hanno portato alla decisione i giudici ricordano che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987 la pensione di reversibilità deve essere riconosciuta (anche) al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non). Dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost. non è, infatti, più giustificabile il diniego, al coniuge cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli.
I giudici spiegano, pertanto, che, a prescindere dalla presenza di una separazione per colpa o per addebito, "è applicabile la L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, il quale non richiede (a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, etc), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato". Che non viene messo in discussione in caso di addebito di colpa nella separazione. "Lo scopo della tutela previdenziale è rappresentata, infatti, dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima" concludono i giudici nel dispositivo.