Pensioni, L'assegno privilegiato non è esente da Irpef
La Corte di Cassazione ribadisce l'orientamento della giurisprudenza. Determinante il carattere non risarcitorio della prestazione a differenza degli assegni di guerra e degli assegni accessori.
La disposizione da ultimo richiamata prevede il beneficio dell'esenzione dall'Irpef per le pensioni di guerra, per gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie anche per le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, in ragione del carattere non reddituale, bensì risarcitorio, dell'erogazione stessa. Pertanto per le pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione riguarda soltanto "gli assegni connessi" (es. assegno di superinvalidità), essendo le pensioni stesse equiparate al reddito di lavoro dipendente e, quindi, soggette a normale tassazione.
La sentenza n. 151/1981 della Corte Costituzionale, del resto, ha dichiarato non discriminatorio il diverso trattamento tra pensione di guerra e pensione privilegiata ordinaria, rilevando che, mentre la "pensione di guerra è collegata per tutti, militari e civili, unicamente alla lesione o infermità derivante da evento bellico, al di là di ogni collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio, la pensione privilegiata ordinaria ha per necessario presupposto proprio un rapporto di impiego o di servizio". Peraltro mentre la pensione di guerra può cumularsi al trattamento di quiescenza, la pensione privilegiata ordinaria è integrativa ed in qualche caso sostitutiva di quella normale.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, pertanto, è rimasto nel senso di assoggettare per l'intero loro ammontare al prelievo irpef le pensioni privilegiate ordinarie, a seguito di infermità o lesioni per fatti di servizio "considerato che esse non hanno, neppure in parte, natura risarcitoria, come invece le pensioni di guerra, e non possono, quindi, godere, in difetto di un'espressa previsione, dei benefici fiscali contemplati per dette pensioni di guerra" (cfr: Cass. n. 2104/1989).
Sul punto merita di segnalare, comunque, la novella legislativa di cui all'articolo 1, co. 211 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che ha previsto l'esenzione dall'irpef sui trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato (qui ulteriori dettagli).