Pensioni, l'indennizzo ai negozianti è compatibile con la salvaguardia
L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso a chi, al momento della domanda, è titolare di una pensione di vecchiaia in base a qualunque norma e da qualsiasi fondo erogata e anche quando il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la domanda.
Kamsin L'Inps ha precisato con il messaggio 604/2015 che l’indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che al momento della domanda risultino titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi di qualunque norma concesso e da qualsiasi fondo erogato. La concessione dell’indennizzo non è parimenti ammessa nelle ipotesi in cui il richiedente abbia già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non abbia ancora presentato la relativa domanda.
Inoltre, se al momento della domanda di indennizzo il richiedente risulta beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti previgenti il Dl 201/2011, l'indennizzo può essere concesso solo fino alla prima decorrenza teorica determinata dalla salvaguardia, indicata nella certificazione inviata all’interessato. Ciò a prescindere dalla circostanza che i soggetti in possesso della certificazione possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra. Nelle ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo
seguifb
Zedde