Pensioni, L'Inps Pubblica le FAQ sull'APE sociale
Nei chiarimenti emerge il quadro particolarmente penalizzante soprattutto per i lavoratori autonomi. Confermato il diniego anche per i lavoratori che non hanno fruito di ammortizzatori sociali e per i contratti a termine.
In particolare viene ribadito che l'APE sociale non può essere concessa ai soggetti residenti all'estero. In tal caso gli interessati hanno l’onere di comunicare entro 5 giorni il venir meno della residenza in Italia e l'istituto si riserva l'effettuazione di controlli a campione e di mutuare il sistema di controlli per i titolari di Assegno sociale. Naturalmente l'iscrizione all’AIRE comporta l'impossibilità di accedere all'APE sociale. Un importante chiarimento perviene anche sulla possibilità di cumulare l'APe sociale con l'assegno sociale: la risposta è positiva ma occorre considerare che il reddito da APE sociale possa ridurre o determinare la revoca dell'Assegno sociale ove ciò provochi il superamento del reddito massimo previsto per l'assegno sociale. Non è invece possibile per i titolari di Assegno ordinario di Invalidità ottenere l'ape Sociale in quanto l'AOI è una pensione diretta e quindi rientra nel divieto di cumulo previsto dalla legge di bilancio. Dunque non c'è la possibilità di opzione prevista in materia di Naspi. Resta fermo che, se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l’assegno o lo stesso viene revocato, il medesimo potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l’APE sociale.
L'Indennizzo ai Commercianti blocca l'APe sociale
Alcune considerazioni negative vengono poi fornite con riferimento ai lavoratori autonomi. In particolare il godimento dell'indennizzo ai commercianti preclude l'ape sociale e, dunque, gli interessati non hanno possibilità di optare per quest'ultimo trattamento (più favorevole). La ratio della norma sull’ incompatibilità - ricorda l'Inps - è quella di non concedere l’ape sociale a quei soggetti che già godono di un trattamento, come nel caso dell’indennizzo per cessazione attività commerciale, che accompagna il beneficiario all’età pensionabile o, come nel caso dei trattamenti di disoccupazione, a quei soggetti che già godono di un trattamento a sostegno del reddito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. D'altra parte però si ammette la possibilità di fare domanda di APe sociale ove il trattamento Indcom non sia stato già concesso: in tale ipotesi gli interessati devono dichiarare, nella domanda, di NON essere titolari di indennizzo e, contestualmente, devono segnalare nel campo “note” l’eventuale presentazione di una domanda di indennizzo ancora non definita.
La condizione di disoccupazione
Molti chiarimenti riguardano coloro che fanno domanda di APe sociale nel profilo destinato alla cd. disoccupazione, uno dei più controversi per le diverse casistiche che si possono presentare. L'Inps conferma che è necessario che il richiedente abbia fruito di un ammortizzatore sociale (va bene anche l'indennità di mobilità ordinaria oltre alla Naspi o all'ASPI). Ciò comporta che l'APE sociale non possa essere concessa ove il richiedente non abbia conseguito l'ammortizzatore sociale per mancanza dei requisiti, per non aver prodotto la domanda di disoccupazione in tempo utile o in caso di liquidazione anticipata della Naspi (in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo).
L'Ape sociale, inoltre, spetta solo in conseguenza di un licenziamento o di dimissioni per giusta causa, dunque non può essere concessa in caso di scadenza naturale del contratto a termine. Questo tuttavia non esclude che anche un lavoratore a termine, ove sia licenziato prima della naturale scadenza del contratto, possa, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previsti, accedere all’APE sociale. L'Inps ribadisce, infine, che l'ammortizzatore sociale va goduto per intero e che debbano ulteriormente trascorrere tre mesi senza occupazione: un'eventuale rioccupazione nel trimestre in questione farebbe quindi venir meno il diritto all'APE sociale. Dunque occorre prestare attenzione.
Non vi è, inoltre, l'obbligo che il richiedente abbia, pur avendone potenzialmente il diritto, fruito anche dell'ASDI o di una mobilità in deroga. Tuttavia in caso di percezione di una mobilità in deroga, al termine della Naspi o della mobilità ordinaria, i tre mesi di inoccupazione dovranno essere computati dal termine della mobilità in deroga; invece in caso di percezione dell'ASDI i tre mesi di inoccupazione possono essere computati già dal termine della Naspi, in modo quindi più favorevole per l'assicurato. L'Ape sociale, infine, non può essere concessa in favore di un lavoratore autonomo (es. commerciante, artigiano o coltivatore diretto) che abbia cessato l'attività e versi in stato di disoccupazione. Stranamente non sono stati forniti chiarimenti per quanta riguarda i collaboratori iscritti alla gestione separata che abbiano concluso il rapporto di collaborazione con accesso alla Dis-coll. Sarebbe utile un'integrazione con riferimento a tali soggetti.
Comparto Scuola
Infine per quanto riguarda i docenti l'Inps rimanda la questione sostanzialmente al ministero del lavoro. L'istituto avverte che la risoluzione del rapporto di lavoro, in assenza di una specifica previsione legislativa potrà avvenire solo dal 1° settembre in quanto la cessazione dal servizio per tale personale è fissata al 31 agosto di ciascun anno scolastico. Trattandosi di una problematica che attiene esclusivamente il rapporto di lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sta valutando eventuali azioni da intraprendere al fine di non vanificare il diritto, laddove vengano riconosciute le condizioni per l’accesso al beneficio, a percepire l’Ape sociale o la pensione da precoce senza dover attendere la conclusione dell’anno scolastico.
Documenti: Le FAQ dell'INPS sull'APE sociale