Pensioni, L'opzione al contributivo abbatte anche l'onere di riscatto della laurea
L'apertura in un documento dell'Inps. Possibile il riscatto della laurea ante 1996 con criteri agevolati se l'interessato ha esercitato l'opzione per il sistema contributivo.
L'opzione cambia i criteri di calcolo del riscatto
L'apertura è importante e riguarda i rapporti tra l'opzione per il sistema contributivo e il riscatto dei periodi assicurativi collocati temporalmente prima del 31 dicembre 1995. Questi periodi, di regola, vengono riscattati il metodo della riserva matematica in quanto danno luogo, nel rispetto del criterio del pro rata, a quote di pensione calcolate con il sistema retributivo. Restava da chiarire però come regolare il caso in cui l'assicurato avesse presentato, prima del riscatto, una domanda di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995 (per la generalità dei lavoratori) oppure ai sensi dell'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 (opzione donna). In questa ipotesi il lavoratore esprime chiaramente di voler rinunciare al calcolo retributivo delle quote di pensione anteriori al 31 dicembre 1995 e questa decisione ha risvolti anche sul calcolo dell'onere di riscatto dei periodi temporali collocati prima del 31.12.1995. In questo caso, precisa l'Inps, il riscatto verrà determinato - al pari di quanto avviene per i periodi successivi al 31 dicembre 1995 - con il sistema dell'aliquota percentuale anziché con il metodo della riserva matematica. L'effetto del mutamento dei criteri di calcolo dell'onere per i periodi antecedenti al 31.12.1995 si verifica solo se prima del riscatto sia stata presentata domanda di opzione al sistema contributivo (se la domanda di opzione è presentata dopo l'onere resta determinato con il metodo della riserva matematica).
L'opzione è irrevocabile
Attenzione però. L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa. Anche qualora l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l’opzione rimane comunque ferma e irrevocabile. In queste ipotesi, contestualmente al provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto, all’assicurato sarà fornita idonea informativa affinché sia edotto degli effetti conseguenti all’accettazione dell’operazione stessa.
La facoltà vale anche per opzione donna
Le medesime considerazioni valgono anche nel caso di domanda di opzione donna ai sensi dell'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 o di domanda di computo dei periodi nella gestione separata ai sensi dell'articolo 3 del DM 282/1996. Dato che anche queste forme di pensionamento presuppongono il passaggio al sistema contributivo. A tal fine l'Inps informa che è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta di accesso alla c.d. opzione donna o al computo. Se la domanda di riscatto è stata già presentata è possibile chiedere che l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso. Qualora rinunci alla domanda di pensione con il sistema contributivo, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi.
La decisione dell'Inps apre, in definitiva, nuove combinazioni per il pensionamento. Diventa così possibile, ad esempio, andare in pensione con quota 100 riscattando con il sistema contributivo una laurea conseguita prima del 1996 a condizione di accettare un assegno interamente calcolato con il sistema contributivo. L'apertura, peraltro, consentirebbe anche di fruire della nuova facoltà di riscatto agevolato della laurea per i soggetti in condizione attiva di cui al DL 4/2019, abbattendo quindi ulteriormente l'onere per il riscatto.
Documenti: Circolare Inps n. 6/2020