Pensioni, La dispensa dal servizio per inabilità a proficuo lavoro apre al cumulo
L’orientamento dell’Inps è nel senso di riconoscere il cumulo dei periodi assicurativi ai dipendenti pubblici anche se l’evento invalidante non ha determinato l’inabilità totale al lavoro. Fuori però le pensioni privilegiate.
Per i dipendenti pubblici il diritto al cumulo dei periodi assicurativi, cioè alla liquidazione anche delle quote di pensione maturate in altre gestioni previdenziali di natura obbligatoria spetta anche nelle ipotesi di invalidità specifica alle mansioni. Cioè ove il dipendente cessi dal servizio per infermità con almeno 15 anni di contributi effettivi (12 per i militari) per aver perso i requisiti necessari per l’espletamento della funzione per la quale era stato assunto (e sempre che l’interessato non possa essere adibito ad altra mansione).
L’orientamento dell’Inps, infatti, qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, è nel senso di riconoscere il diritto al cumulo, oltre che nell’ipotesi di pensione di inabilità cui all’articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995, anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della legge n. 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1092/1973 (cfr. Circolare n. 120 del 6/8/2013 e Messaggio n. 6528 dell’8/8/2014).
Si rammenta che le prestazioni di invalidità specifica si differenziano dall’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro (legge n. 335/1995) oltre che per il diverso giudizio sanitario anche per quello contributivo (nell’inabilità l’iscritto deve aver maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della prestazione pensionistica).
Ciò significa che il dipendente pubblico, dispensato dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro, dal 1° gennaio 2013 ha diritto a riscuotere anche la quota di pensione maturata nelle altre gestioni previdenziali di natura obbligatoria presso cui abbia contribuito nella sua carriera professionale (es. AGO, Gestione Separata, Casse Professionali) contestualmente all’erogazione della pensione di invalidità. Un aspetto utile perché accresce la misura dell’assegno previdenziale.
Il diritto al cumulo sussiste se l’interessato:
- Ha raggiunto un’anzianità contributiva effettiva di 15 anni (12 anni i militari) nella gestione ex-Inpdap in cui risulta iscritto al momento dell’evento invalidante;
- Ha ottenuto il riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL da cui risulta che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa (giudizio sanitario di inidoneità)
Attenzione però. Il diritto al cumulo non sussiste nel caso di erogazione della pensione privilegiata.