Pensioni, La reversibilità spetta anche al coniuge separato senza diritto al mantenimento
La decisione in una sentenza della Corte di Cassazione. Ai fini della corresponsione della prestazione è irrilevante il titolo della separazione.
La Corte di Cassazione chiarisce, seguendo l'orientamento già espresso in passato (cfr., ad es., Cass. 19 marzo 2009 n. 6684, n. 4555 del 25 febbraio 2009, n. 15516 del 16 ottobre 2003) formatosi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987, che la prestazione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte. I giudici, in sostanza, affermoano il principio secondo il quale non può ritenersi vigente nel nostro ordinamento alcuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Ciò in ragione della riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato articolo 151 c.c. e la predetta sentenza della Consulta.
Invero, nonostante che la Corte costituzionale, nella sentenza numero 286, e in altre successive (sent. nn. 1009 del 1988, 450 del 1989, 346 del 1993 e 284 del 1997), abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessita' di assicurare la continuita ' dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all'altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione. Ad ambedue le situazioni e' quindi applicabile la L. 21 luglio 1965, n. 903, articolo 22, il quale non richiede (a differenza che per i figli di eta' superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, etc), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilita', la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato.
In definitiva, concludono i giudici, la ratio della tutela previdenziale e' rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualita' dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.