Pensioni, Le Regole per il Cumulo per Medici ed Odontoiatri
L'ENPAM detta le regole per sommare la contribuzione sparsa in diverse gestioni previdenziali per guadagnare la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.
Il documento conferma che il cumulo può essere utilizzato per la liquidazione di una pensione di vecchiaia o di una pensione anticipata. Per l'esercizio della facoltà di cumulo l'interessato può aver maturato il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte nel cumulo ma, in ogni caso, non deve risultare titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni coinvolte nel cumulo. L'istituto può essere utilizzato anche per liquidare una pensione di inabilità assoluta nonchè una pensione indiretta nei confronti dei superstiti di assicurato deceduto prima di aver ottenuto la liquidazione di una prestazione pensionistica. In tale ultimo caso la titolarità di una pensione diretta al superstite non è di ostacolo all'esercizio del cumulo.
La pensione in cumulo è un trattamento unitario, interamente erogato dall'Inps, ma composto da tante distinte quote di pensione quanti sono i fondi previdenziali presso i quali il lavoratore ha contribuito. Ciascun fondo determina il pro quota sulla base delle rispettive regole di calcolo e retribuzioni di riferimento.
Prestazione di Vecchiaia
La liquidazione della pensione di vecchiaia con il regime di cumulo può essere ottenuta a condizione di aver maturato un minimo di 20 anni di contribuzione non coincidente temporalmente tra la Fondazione e le gestioni Inps. La prestazione si conferma a fattispecie progressiva, come già indicato dalla Circolare Inps 140/2017: l'assicurato otterrà la liquidazione della quota Inps all'età di 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne dipendenti del settore privato o 66 anni e ed un mese le lavoratrici autonome o le iscritte presso la gestione separata dell'Inps sino al 31.12.2017) mentre la quota di pensione di competenza della Fondazione verrà erogata all'età di 67 anni e 6 mesi (68 anni dal 2018) erogata sempre tramite l'Inps.
Per i lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato. Si prescinde dal requisito dell'importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni e 7 mesi di un'anzianità contributiva minima di 5 anni. Per il conseguimento del trattamento l'interessato deve aver cessato il rapporto di lavoro dipendente e quello professionale.
Trattamento anticipato
Quanto, poi, al trattamento pensionistico anticipato il documento conferma che la prestazione può essere liquidata a condizione che l'interessato possa vantare un minimo di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne, 41 anni di contributi i cd. precoci) non coincidenti temporalmente tra la Fondazione e le gestioni Inps. Anche per la liquidazione del trattamento anticipato l'interessato deve aver cessato il rapporto di lavoro dipendente e quello professionale ma in questo caso l'interessato, inoltre, deve aver maturato un'anzianità di laurea pari almeno a 30 anni. Ciò in quanto, ricorda l'Enpam, nella Circolare Inps 140/2017, è stato specificato che "per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo". La decorrenza del trattamento (sia quello di vecchiaia che quello anticipato) non potrà, in ogni caso, essere anteriore al 1/2/2017.
Come si presenta la domanda
La domanda, nella quale devono essere indicati tutti gli Enti presso i quali il professionista ha contribuito, deve essere presentata dall'assicurato, o dal familiare superstite, all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Tale Ente sarà competente per l'istruttoria della relativa pratica.
Nel caso in cui il soggetto interessato al cumulo risulti da ultimo iscritto a più forme assicurative ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. A questa regola c'è un'eccezione: nel caso di pensione di vecchiaia, il medico e l'odontoiatra, una volta conseguiti i requisiti per la sola quota INPS, dovranno sempre presentare la domanda di prestazioni in cumulo all'Inps, che avrà cura di inoltrarla all'ENPAM per la relativa istruttoria.
Il documento ricorda che per la liquidazione delle domande di pensione in cumulo è necessaria apposita convenzione che verrà stipulata con l'INPS, che conserva la funzione di Ente liquidatore (anche se l'interessato non ha maturato alcuna contribuzione presso l'Inps), in analogia a quanto avviene per la totalizzazione.
Il sistema di calcolo
Per quanto riguarda la misura della quota di pensione erogata dalla Fondazione il documento indica che essa sarà determinata secondo il calcolo specifico delle gestioni in cui il medico e/o l'odontoiatra risulti iscritto. Mentre per quanto riguarda lo spezzone inps restano per ora valide le istruzioni fornite con la Circolare 140 in cui è stato chiarito che la contribuzione versata presso la Fondazione non può essere utilizzata per integrare i 18 anni di versamenti al 1995 e, dunque, ottenere il calcolo retributivo sulla quota Inps sino al 2011.
La Fondazione ricorda, infine, che gli interessati che abbiano fatto domanda di totalizzazione nazionale ai sensi del Dlgs 42/2006 possono recedere dalla stessa a condizione che sia stata presentata prima del 1° gennaio 2017 e che la pratica amministrativa non sia ancora conclusa. Mentre non è possibile recedere da una domanda di ricongiunzione presentata ai sensi della legge 45/90.
Documenti: Il documento dell'Area Previdenza della Fondazione Enpam