Pensioni Minime, Al via gli aumenti da luglio
I chiarimenti in un documento dell’Inps. A partire da luglio scatta l’aumento delle pensioni minime, con tutti gli arretrati spettanti da gennaio (ovvero dalla decorrenza della pensione se c'è stata successivamente).
Da luglio pensioni minime più alte del 6,4% per gli ultra75enni e dell’1,5% per tutti gli altri. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2329/2023, illustrando misure e calcoli dell'incremento introdotto dalla legge bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per gli anni 2023 e 2024 per contrastare gli effetti del caro vita.
Rivalutazione transitoria
La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha previsto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, una rivalutazione eccezionale a favore delle sole pensioni inferiori al minimo. La rivalutazione ordinaria c'è stata al tasso del 7,3%, così portando il minimo da 525,38 euro (31 dicembre 2022) a 563,74 euro (1° gennaio 2023). La rivalutazione eccezionale è prevista, nel 2023, al tasso dell'1,5% per i pensionati d'età inferiore a 75 anni e del 6,4% per quelli con almeno 75 anni d'età (nel 2024 è prevista al 2,7% per tutti i pensionati). Di conseguenza nel 2023 gli assegni minimi per gli ultra 75enni salgono a 599,82€ (563,74x1,064) per gli altri a 572,20€ (563,74€x1,015). L’Inps ha fornito indicazioni con la Circolare n. 35/2023.
A chi spetta
La rivalutazione eccezionale è riconosciuta sulla pensione lorda complessiva in pagamento già rivalutato ordinariamente, che deve essere pari o inferiore al minimo, cioè 563,74 euro mensili, e solo sulle pensioni pagate dall'Inps. Sono escluse dalla base di calcolo le prestazioni fiscalmente non imponibili (per esempio, somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale; la c.d. quattordicesima; importo aggiuntivo), le prestazioni assistenziali, le prestazioni a carattere facoltativo e quelle di accompagnamento a pensione (es. isopensione, contratto di espansione, assegno straordinari di solidarietà, indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, ape sociale).
L'incremento spetta per ciascuna delle mensilità, da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità. Per le pensioni liquidate nel corso degli anni 2023 e 2024, la rivalutazione eccezionale è riconosciuta dalla data di decorrenza della pensione.
Per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto beneficiario.
Come Funziona
L'incremento è calcolato sulla pensione mensile in pagamento, purché d'importo pari oppure inferiore al minimo Inps; a nulla rileva, pertanto, se la pensione sia già integrata al minimo, anche in misura parziale o «cristallizzata», o se non sia integrata al minimo. In particolare, se la pensione:
- è integrata al minimo, l'incremento è calcolato con riferimento al suo importo (all'importo, cioè, integrato minimo);
- non è integrata al minimo, l'incremento è calcolato sull'importo lordo in pagamento;
- se la pensione è erogata in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e, pertanto, sul pro-rata italiano.
Adeguamento da luglio
L’Inps spiega che l’incremento sarà corrisposto d’ufficio ai pensionati a partire dalla mensilità di luglio 2023, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio (es. da gennaio 2023). Come anticipato la misura dell'incremento è differenziata a seconda dell'età del pensionato ed è pari all'1,5% per i pensionati giovani e al 6,4% per quelli con almeno 75 anni d'età. Se nel corso dell'anno 2023, il beneficiario compie i 75 anni d'età, l'incremento (1,5%) viene adeguato dal mese successivo al compimento dell'età alla misura più alta: 6,4%.
Pensione a superstiti
In presenza di una pensione ai superstiti cointestata, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato in base alla pensione complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari, in proporzione alla percentuale di pensione spettante.
Documenti: Messaggio Inps 2329/2023