Pensioni, nel contributivo "sconto" per chi assiste figli e disabili
Una norma della Legge Dini prevede il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di assenza dal lavoro per assistere figli e disabili.
Si tratta di una prima tutela riconosciuta dal legislatore per il cd. lavoro di cura in realtà però ancora scarsamente conosciuta che l'ultimo confronto tra Governo e Sindacati del settembre 2016 ha provato invano ad estendere nei confronti di tutti i lavoratori.
L'articolo 1, comma 40 lettere a) e b) della legge 335/1995 (legge Dini) riconoscono al lavoratore dipendente (privato o pubblico) a domanda, l'accredito figurativo delle assenze dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età' in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; e delle assenze dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 104/1992 (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.
La disposizione da ultimo richiamata consente, pertanto, coprire figurativamente ulteriori periodi di assenza dal lavoro non retribuita rispetto ai periodi di riposo già previsti dagli articoli 49 e 39 del Dlgs 151/2001 (assenze per malattia, educazione e assistenza ai figli) durante i primi anni di vita del bimbo. Il periodo di copertura figurativa è ulteriormente esteso nei confronti di chi assiste disabili e si assenta dal lavoro senza retribuzione (al di fuori dei permessi giornalieri retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 o del congedo straordinario per l'assistenza dei disabili).
La domanda
L'accredito dei periodi in parola avviene solo a seguito di specifica domanda da presentarsi al Fondo o alla Gestione pensionistica cui l' assicurato risulti in atto iscritto all'inizio del periodo di assenza dal lavoro non retribuita, che dovra' essere certificata espressamente dal datore di lavoro di appartenenza. Alla domanda dovranno essere allegate, oltre alla dichiarazione del datore di lavoro, certificazione anagrafica dalla quale risulti il grado di parentela e la convivenza nonche' idonea documentazione attestante le condizioni di cui all'art. 3 della legge 104/1992 per le persone assistite (Circolare Inps 220/1996).
L'accredito di tali periodi figurativi è utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione ed è completamente gratuito. Va ribadito che queste misure sono riconosciute solo nei confronti dei lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo a partire dal 1° gennaio 1996 in poi (o che hanno esercitato l'opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995). Non possono essere riconosciuti, quindi, ai lavoratori nel cd. sistema misto, cioè in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Non a caso il numero di coloro che hanno sino ad oggi potuto fruirne è ancora molto esiguo e riguarda prevalentemente i giovani lavoratori. Al riguardo l'Inps ha evidenziato di recente, in risposta ad una interrogazione parlamentare che sino ad oggi sono stati poco più di 4.200 i lavoratori, prevalentemente del pubblico impiego, ad aver chiesto ed ottenuto l'accredito figurativo in questione ai fini pensionistici.