Pensioni, Niente ricostituzione per i contributi versati dopo il pensionamento
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rigettando la richiesta di un'assicurata volta all'inclusione nella base di calcolo dei contributi versati tra la domanda amministrativa e l'effettiva liquidazione del trattamento.
I contributi versati dopo la domanda amministrativa di supplemento di pensione, ma prima della materiale liquidazione da parte dell'INPS del supplemento, non possono essere inclusi nella base di calcolo del supplemento stesso ma potranno essere considerati esclusivamente ai fini della liquidazione di un nuovo supplemento decorsi cinque anni (o due anni nel caso di applicazione del termine breve) dalla decorrenza del supplemento. E' il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 23162/2021.
Supplementi
L'articolo 7 della legge 155/1981 riconosce il supplemento nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (AGO) che proseguono l'attività lavorativa nella suddetta assicurazione trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione. La legge, inoltre, riconosce la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento; in tal caso però è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento (di regola 67 anni).
La questione
L'INPS aveva ritardato la liquidazione del supplemento nei confronti di una pensionata che, nel frattempo, aveva continuato a lavorare. La signora aveva, pertanto, chiesto che nella determinazione della misura del supplemento fossero anche inclusi i contributi versati tra la data della domanda di supplemento e quella di effettiva liquidazione. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta ricordando che i contributi versati in epoca posteriore alla decorrenza del supplemento possono essere utilizzati, come patrimonio contributivo, solo per la liquidazione di un nuovo supplemento e non per incrementare il supplemento già richiesto. «A nulla rileva l'eventuale ritardo con il quale il supplemento sia stato materialmente liquidato - spiegano i giudici - giacché è la domanda del pensionato di supplemento a determinare la decorrenza del supplemento e a individuare il patrimonio contributivo in base al quale il supplemento dev'essere liquidato (il patrimonio contributivo maturato sino alla decorrenza del supplemento)».
La Corte ha di conseguenza espresso il principio secondo il quale «i contributi versati dopo la domanda amministrativa di supplemento di pensione, dunque dopo la data di decorrenza legale del supplemento stesso, ma prima della materiale liquidazione da parte dell'INPS del supplemento dovuto a fronte di tale domanda, non possono essere considerati nella base di calcolo del già richiesto supplemento atteso che, per quanto detto, devono essere considerati solo ai fini della liquidazione di un nuovo supplemento, nel rispetto dei termini dilatori previsti dall'art. 7 legge n.155 del 1981 (cioè decorsi cinque anni dalla decorrenza del primo o due anni nel caso di termine breve)».
Ricostituzione o Supplemento
Il principio del resto è conforme alla regola secondo la quale la ricostituzione o riliquidazione della pensione ha luogo successivamente alla decorrenza della stessa siano accreditati, per qualunque causa, contributi riferiti a periodi di lavoro precedenti alla decorrenza del trattamento (che quindi devono essere considerati all'interno del trattamento con la medesima decorrenza). Se, invece, al pensionato sono riconosciuti contributi previdenziali collocati dopo la decorrenza della pensione va liquidato il supplemento di pensione.