Pensioni, No alla doppia rivalutazione per gli iscritti al fondo elettrici che hanno proseguito l'attività oltre l'età pensionabile
La Corte di Cassazione precisa i contorni applicativi dei vecchi incentivi a favore dei lavoratori che abbiano optato per la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età pensionabile.
Benefici per chi si trattiene in servizio
La questione riguarda quel coacervo di norme che agli inizi degli anni 90, prima ancora di innalzare l'età pensionabile, incentivavano i lavoratori dipendenti a trattenersi in servizio oltre il compimento dei requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Due le forme di incentivazione: la prima, introdotta con l'articolo 6, co. 6 della legge 407/1990 (legge di bilancio per il 1991), prevedeva la corresponsione di una maggiorazione del trattamento di pensione pari all'importo del supplemento di pensione che l'assicurato avrebbe conseguito in relazione al periodo di continuazione dell'attività lavorativa sino al 65° anno; la seconda, recata nell'articolo 1, co. 3 del dlgs n. 503/1992 (c.d. riforma amato), disponeva una rivalutazione della retribuzione pensionabile, in relazione al periodo di lavoro prestato successivamente al compimento dell'età pensionabile, di un punto percentuale fino al compimento del 60 anno di eta' per le donne e 65 per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi. Questo secondo incentivo, tuttavia, scatta a condizione che non sia stata raggiunta la massima anzianità contributiva (di regola 40 anni) e sino a concorrenza di tale valore; e si atteggia, in sostanza, in un aumento delle aliquote di rendimento (di regola fissate in misura pari al 2% per ogni anno di servizio) da applicarsi sull'importo della retribuzione pensionabile maturata al momento dell'esercizio dell'opzione per la prosecuzione dell'attività lavorativa (senza cioè tener conto degli stipendi goduti successivamente).
Fondo elettrici
L'articolo 3, co. 3 del dlgs n. 562/1996 ha previsto una disposizione specificamente riferita all'opzione di cui alla legge 407/1990 in forza della quale discendono automaticamente anche i benefici previsti dall'art. 1, comma 3, D.lgs. n. 503/1992, le cui disposizioni sono espressamente richiamate e confermate. Tuttavia, secondo la Cassazione, da questa disposizione non discende la soppressione del vincolo secondo il quale per conseguire questo secondo incentivo occorre l'assenza della massima anzianità contributiva (40 anni nel caso scrutinato) alla data dell'opzione. Posto che, nel caso sottoposto alla Corte, era palese che il ricorrente era in questa condizione, la Corte ha legittimato l'operato dell'INPS riconoscendo solo il beneficio previsto dalla legge 407/1990.