Pensioni, Ok alla riliquidazione all'età di vecchiaia se più favorevole per l'assicurato
La Corte di Cassazione precisa i contorni della facoltà riconosciuta dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero 428/1992. Ricalcolo possibile all'età di vecchiaia se il trattamento è più favorevole per l'assicurato.
La questione
La questione verteva, in particolare, sulla facoltà per il pensionato di conseguire - ai sensi di quanto riconosciuto dalle pronunce della Corte Costituzionale numero 428/1992, 264/1994, 388/1995 - la riliquidazione del trattamento di anzianita' al raggiungimento dell'età di vecchiaia neutralizzando le contribuzioni acquisite nella fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi), qualora essa porti un risultato più favorevole rispetto alla pensione liquidata considerando la contribuzione complessivamente maturata.
Il ricorrente aveva, infatti, ottenuto la pensione di anzianita' nel 1997 raggiunti i 35 anni di anzianità contributiva, grazie alla somma dell'intera contribuzione obbligatoria e volontaria versata tra il FPLD e la gestione speciale degli artigiani. Al compimento del 65° anno di età, aveva chiesto all'Inps la neutralizzazione sia di parte della contribuzione obbligatoria che di quella volontaria in ossequio alla pronuncia della Corte Cost. 428/1992, non necessaria ai fini del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia; la cui detrazione era idonea a garantire un trattamento di pensione più elevato perchè avrebbe impedito la svalutazione delle quote retributive dell'assegno a causa della minore retribuzione percepita in quel periodo temporale.
La Corte d'Appello aveva respinto la domanda del pensionato indicando che tale contribuzione era necessaria per il conseguimento della pensione di anzianita' (35 anni di versamenti) e che, pertanto, la neutralizzazione non era possibile essendo limitata solo ai periodi non necessari all'acquisizione del diritto a pensione. Da qui il ricorso del pensionato in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione nel respingere la tesi della Corte d'Appello offre due importanti precisazioni. In primo luogo i giudici di Piazza Cavour ribadiscono che in forza delle pronunce della Corte Cost. n. 428 del 1992 e 264/1994 il pensionato ha diritto, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, al ricalcolo della pensione di anzianita' (ora pensione anticipata) qualora porti ad un risultato più favorevole escludendo la contribuzione non utile al fine del pensionamento di vecchiaia. Nel caso di specie, pertanto, il pensionato avrebbe potuto neutralizzare le contribuzioni non necessarie al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia ove queste avessero determinato un detrimento nella misura della pensione.
I limiti alla neutralizzazione
La seconda precisazione riguarda il numero massimo di settimane sterilizzabili. Il pensionato chiedeva, infatti, la neutralizzazione non solo delle 260 settimane contributive collocate nella parte finale del rapporto contributivo ma anche di parte dei periodi precedenti all'ultimo quinquennio in quanto rilevanti anch'essi nella determinazione della misura della quota B di pensione a seguito della Riforma Amato del 1992 che, come noto, ha esteso il periodo di ricerca delle medie pensionabili all'ultimo decennio.
Secondo la Cassazione tale assunto non è, invece, condivisibile. I giudici giustificano la decisione rinviando a quanto recentemente stabilito dalla stessa Corte delle Leggi con la sentenza numero 82 del 2017. In tale pronuncia è stato fissato il principio secondo il quale non è possibile estendere la neutralizzazione dei contributi oltre i limiti dell'ultimo quinquennio antecedente la decorrenza della pensione essendo questa "una scelta eminentemente discrezionale del legislatore, volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori".
Fatte queste premesse i giudici hanno però bocciato il ricorso del pensionato in quanto non era stata fornita la prova dell'incremento della pensione fermo il limite quinquennale per la neutralizzazione dei periodi contributivi.