Pensioni, Ok alla soppressione del Fondo Gas dal 1° dicembre
Lo prevede un emendamento governativo al decreto legge enti locali approvato dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama.
Sembra dunque piu' vicina la soppressione del Fondo Gas dopo diversi tentativi andati a vuoto in passato (l'ultimo con la recente legge di stabilità). Il Fondo Gas, com'è noto, è un fondo obbligatorio integrativo dell’Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti che eroga una prestazione aggiuntiva rispetto al trattamento AGO al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. La novità non è ben vista dalle opposizioni perchè sottrae alle migliaia di lavoratori impiegati nel settore importanti risorse a copertura della loro posizione previdenziale.
Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo è istituito un contributo straordinario pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019 a carico dei datori di lavoro. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri con cui ripartire tra i suddetti datori di lavoro gli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS. Gamsin Nell'emendamento governativo c'è anche una misura volta a tutelare gli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas. A carico dei datori di lavoro viene posto un onere pari all'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.