Pensioni, Ok dell'Inps all'estensione dell'opzione donna
Informativa Inps sulle modifiche contenute nella Legge di Bilancio relativa alla possibilità per le lavoratrici di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo.
L'Inps precisa che l'opzione di cui all'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 all'indomani della modifica apportata dall'articolo 1, co. 222 della legge 232/2016 è disponibile per le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato un diritto a pensione secondo la vecchia normativa pensionistica (anche in virtu' della salvaguardia pensionistica; cfr messaggio inps 219/2013). Sono incluse nel regime opzionale tutte le lavoratrici nate entro il 31.12.1958 (1957 le autonome) che abbiano raggiunto un'anzianità assicurativa e contributiva di 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le lavoratrici che liquidano la prestazione nelle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria: pubblico impiego, FS e Poste) entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Alle lavoratrici in questione continuerà ad applicarsi il regime dello slittamento della decorrenza pensionistica (12 mesi per le dipendenti; 18 mesi per le autonome) nonchè gli adeguamenti alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013 e 4 mesi dal 2016 per le nate nell'ultimo trimestre del 1958 o del 1957).
Come già anticipato nei giorni scorsi su pensionioggi.it ciò significa che le nate nell'ultimo trimestre del 1958 (1957 le autonome) matureranno il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016 dato che bisogna considerare gli effetti di un adeguamento di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi. L'ultima lavoratrice inclusa, nata il 31 dicembre 1958, maturerà, pertanto, il diritto il 31 luglio 2016 e potrà ottenere l'erogazione della pensione dopo altri 12 mesi, vale a dire dal 1° agosto 2017 (1° febbraio 2018 nel caso delle autonome perchè nei loro confronti la finestra mobile è pari a 18 mesi). La modifica è stata finanziata con 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,7 milioni di euro per l'anno 2022. Resta inteso che la misura del trattamento pensionistico resterà determinata con il metodo contributivo e che la lavoratrice dovrà aver cessato l'attività lavorativa dipendente per conseguire la pensione. La sperimentazione per ora si ferma qui dato che il Governo non ha accettato la possibilità di una ulteriore prosecuzione oltre il 31 dicembre 2015 come previsto dalla legge 243/04, proroga che avrebbe incluso anche le nate dopo il 1958.
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