Pensioni, Panizza: emendamento per la staffetta generazionale
Promuovere il ricambio generazionale nel settore pubblico e privato attraverso il ricorso al part-time. E’ questo l’obiettivo di un emendamento presentato al disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione (ddl 1577) dal senatore del Patt Franco Panizza. Kamsin ”Tutti gli enti pubblici potranno promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale". "Si tratta di una norma che era stata anticipata dal Ministro Madia la scorsa primavera ma che, inspiegabilmente, è stata stralciata dal testo del provvedimento presentato dall'esecutivo ed in discussione in Senato", ricorda Panizza.
"Il nostro obiettivo è quello di favorire la staffetta generazionale sia nel settore privato che in quello pubblico su base volontaria"; per farlo viene comunque salvaguardato il versamento della contribuzione piena: "ai fini della maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetterà comunque il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della presentazione della domanda di part-time" conclude Panizza. "Vedremo se la maggioranza accoglierà questa nostra proposta".
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Zedde
(Promozione del ricambio generazionale nei settori pubblico e privato)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione dell'orario di lavoro da parte del personale in prossimità della maturazione dei requisiti pensionistici, consentendo nel contempo l'assunzione di nuovo personale. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale in regime di ricambio generazionale è considerato nel regime di orario svolto al momento della domanda. Alla maturazione del diritto a pensione al personale in questione spetta il trattamento di quiescenza e previdenza che avrebbe percepito se avesse continuato a prestare servizio nel regime di orario svolto al momento della domanda.
2. Qualora i medesimi enti, nell'ambito delle loro competenze sostengano il ricambio generazionale nel settore privato od i contratti di solidarietà espansivi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, gli stessi sono autorizzati al versamento del differenziale di contribuzione riferito all'orario di lavoro a tempo pieno direttamente all'ente previdenziale di iscrizione ed a favore del lavoratore senior»