Pensioni, Part Time Agevolato esteso anche agli studi professionali
Fuori dal perimetro i rapporti di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio oltre che, ovviamente, il settore del pubblico impiego.
All'agevolazione potranno accedere, previo accordo con il proprio datore di lavoro, anche i lavoratori agricoli, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ed anche i dipendenti di enti pubblici economici. Fuori dal perimetro i rapporti di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio oltre che, ovviamente, il settore del pubblico impiego (incluso il personale impiegato presso Autorità amministrative indipendenti).
L'Inps ammette al beneficio anche coloro che perfezionano il diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time agevolato”. Si pensi ad esempio, ad un lavoratore che possiede 64 anni di età e 42 anni di contributi e che, quindi, maturerebbe il diritto alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi) prima della pensione di vecchiaia. Costui potrà comunque accedere al part-time fermo restando che l'agevolazione cesserà nel momento in cui il lavoratore decide di accedere alla pensione. Da segnalare, ancora, che non costituirà causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, rispettivamente, di un trattamento pensionistico o dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata.
L'Inps sottolinea, inoltre, che il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa -diversa dal part-time agevolato - con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato. Pertanto, il lavoratore che riduce l'orario di lavoro ed accede al beneficio, non potrà effettuare altra attività lavorativa da cui scaturisca un (nuovo) obbligo di versamento contributivo. Tale assunto, conclude l'Inps, discende dai principi generali in materia, secondo i quali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione.
Documenti: Circolare Inps 90/2016