Pensioni, Per gli usuranti si amplia l'uscita anticipata da 61 anni e 7 mesi
L'Inps illustra le novità in vigore da quest'anno con le modifiche proposte dalla legge di bilancio. Stop alla finestra mobile e gli adeguamenti alla speranza di vita sino al 2026.
Nel 2017, in particolare, occorrerà perfezionare il quorum 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi (es. con 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi oppure con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi). In sostanza questi lavoratori potranno uscire con un anticipo di 12 mesi rispetto alla disciplina vigente sino al 31 dicembre 2016, sconto che sale a 18 mesi se il lavoratore cumula contribuzione nelle gestioni autonome con quella versata nel Fpld (ma in tal caso resterà il quorum più elevato di un anno, 98,6 contro 97,6 ed un minimo di 62 anni e 7 mesi di età).
Stop ai futuri adeguamenti alla stima di vita Istat
I requisiti anagrafici, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2026 non saranno più adeguati alla speranza di vita Istat. Pertanto i valori di età anagrafica e contributiva e le quote stabilite dalla somma dell'età anagrafica e contributiva resteranno cristallizzati sui valori attuali sino al 2026.
Ampliamento del collocamento temporale delle attivita' svolte
Si ampliano anche le maglie per fruire dei benefici. Da quest'anno sarà sufficiente dimostrare di svolto una o più attività lavorative usuranti, sia per un periodo di tempo ameno pari a sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito, sia avendo effettuato l’attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa.
L'Inps spiega che ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità). Con riferimento ai lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti hanno cessato l’attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione della predetta attività. Laddove invece gli stessi lavoratori svolgono ancora attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa indicata dall’interessato nella domanda di riconoscimento del beneficio insieme alla tipologia di attività che lo stesso svolgerà fino alla predetta data.
Ai fini del riconoscimento del beneficio in parola non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.
Le attività cd. usuranti
Il perimetro delle attività qualificabili come usuranti o notturne non è stato ampliato dalla legge di bilancio. Restano, in particolare, i profili attualmente individuati tassativamente dal Dlgs 67/2011 e cioè: 1) gli addetti a lavori faticosi e pesanti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera ecc.); 2) i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» (alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011); 3) i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo di capienza non inferiore a nove posti; 4) infine i lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno.
Si rammenta che tali lavoratori, se più favorevole rispetto al pensionamento con le quote, potranno, inoltre, uscire al perfezionamento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del 19° anno di età.
La procedura
Dal punto di vista amministrativo l'Inps rammenta che i lavoratori che maturano i requisiti agevolati nel corso del 2017 dovevano presentare domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante o notturno (come definito dal Dlgs 67/2011) entro il 1° marzo 2017. Chi invece maturerà i requisiti agevolati nel 2018 doveva presentare la domanda entro il 1° maggio 2017. Ove le predette domande siano prodotte in ritardo, in caso di accertamento positivo del diritto alla fruizione dei benefici, l'interessato subirà uno slittamento nella percezione della pensione pari ad un mese se il ritardo è di un mese, di due mesi se il ritardo non è superiore a tre mesi e di tre mesi se il ritardo superiore a tre mesi. La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito dell'Inps nella sezione moduli.
Per il resto la procedura amministrativa non cambia: l'Inps una volta che avrà verificato la presenza delle condizioni che danno luogo all'ammissione ai benefici comunicherà al lavoratore l'accoglimento della domanda ed indicherà la prima data utile di decorrenza della pensione con l'invito a presentare la relativa domanda di pensione. Sul punto occorre ricordare che la legge di bilancio per il 2017 attribuisce ad un decreto del Ministero del Lavoro, atteso entro marzo, il compito di semplificare la documentazione che il lavoratore e l'impresa devono produrre per conseguire il beneficio, uno dei principali ostacoli da superare in questi primi anni di avvio del regime agevolato.
L'Inps spiega, infine, che con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2016, il trattamento pensionistico anticipato, per effetto dell'abolizione della finestra mobile, non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017. Le comunicazioni di accoglimento delle domande di accesso al beneficio inviate agli interessati prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio sono state, pertanto, riesaminate d’ufficio alla luce delle predette disposizioni.
La tavola seguente riassume le novità vigenti da quest'anno per i lavoratori addetti alle mansioni usuranti o notturni.
Documenti: Circolare Inps 90/2017