Pensioni, Per i militari arruolati dagli anni '80 la Corte dei Conti apre ad un calcolo più vantaggioso
La sezione giurisdizionale della Regione Calabria ha accolto il ricorso contro l'Inps di un maresciallo della Guardia di Finanza che chiedeva l'applicazione di aliquote di rendimento per i primi 15 anni di servizio superiori a quelle previste dall'Inps.
Il ricorrente si era arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza nell'Ottobre 1986 e, dopo circa 31 anni di servizio, nel maggio del 2017 era stato posto in congedo assoluto a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica. Egli lamentava, quindi, che la parte retributiva della pensione era stata calcolata dall'Inps con le aliquote di rendimento previste per il personale civile dello stato di cui all'articolo 44 del DPR 1092/1973, inferiori rispetto a quelle che l'articolo 54 del predetto DPR avrebbe disposto per il personale militare. L'istituto di Previdenza, in effetti, aveva proceduto alla liquidazione della pensione attribuendo un rendimento del 2,33% per i primi 15 anni di servizio e dell'1,8% per ogni anno di anzianità ulteriore al 15° anno. Esattamente come previsto per il personale privo di stellette e divisa. L'indicato meccanismo aveva trovato applicazione sino al 31 dicembre 1995 posto che con riferimento all'anzianità maturata successivamente alla predetta data il calcolo era avvenuto con le regole del sistema contributivo non avendo l'assicurato raggiunto i 18 anni di servizio al 31.12.1995.
La questione
La difesa del ricorrente lamentava, invece, l'applicazione di un diverso calcolo sulla base dell'interpretazione letterale dell'articolo 54 del DPR sopra citato in base al quale "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile". Sostanzialmente, secondo i legali del maresciallo, il personale in questione godrebbe di rendimenti superiori rispetto a quelli (da sempre) applicati dall'Inps e cioè pari al 2,93% per i primi quindici anni di servizio (in modo da raggiungere l'aliquota del 44% in corrispondenza della predetta anzianità); nessun incremento tra il 15° ed il 20° anno; e poi dell'1,8% per ogni anno successivo al 20°. Pertanto il ricorrente chiedeva che l'assegno gli venisse liquidato - dato che aveva al 31.12.1995 un'anzianità di servizio (comprensiva delle maggiorazioni) superiore a 10 anni - sulla base di un coefficiente di rendimento della base pensionabile intorno al 30% contro il 23% riconosciuto dall'Inps. Con evidenti risvolti sulla misura della pensione posto che gran parte dell'aliquota di rendimento (almeno quella riferita all'anzianità in possesso al 31.12.1992) si applica direttamente sull'ultimo stipendio annualizzato in godimento al momento della cessazione.
Il calcolo
L'Inps nelle memorie difensive aveva rappresentato come la norma incriminata - migliorativa del trattamento - potesse in realtà applicarsi solo nel caso in cui il militare avesse cessato il servizio con un'anzianità compresa tra 15 e 20 anni, circostanza che non si verificava nel caso di specie posto che l'assicurato aveva lasciato dopo 31 anni di carriera. In altri termini l'articolo 54 del DPR 1092/1973 non determinerebbe un computo più vantaggioso e generalizzato delle aliquote di rendimento per il personale militare rispetto al personale civile. La sezione regionale della Corte dei Conti della Calabria, tuttavia, ha dato ragione al ricorrente sconfessando la tesi dell'Inps ed aprendo, nei fatti, la strada ad ulteriori ricorsi da parte del personale militare arruolato tra il 1980 ed il 1995. Se questo orientamento, che peraltro anche altre corti regionali stanno iniziando a prendere in considerazione, dovesse essere confermato nelle sedi d'Appello, si tratterebbe di un cambio di rotta significativo ed inatteso per il personale militare.