Pensioni, Per i poligrafici uscita anticipata con soli 35 anni di contributi sino al 2023
Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2020. Rivisti al ribasso sino al 31 dicembre 2023 i requisiti contributivi per l'opzione verso per il prepensionamento per i poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi.
La questione
Come noto la disposizione da ultimo richiamata prevede che i lavoratori poligrafici che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018, possano optare per il trattamento di pensione, entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale). I requisiti contributivi suddetti formano oggetto di adeguamento alla speranza di vita Istat (3 mesi dal 2013; 4 mesi nel 2016 e 5 mesi nel 2019); pertanto dal 1° gennaio 2019 l'anzianità necessaria era salita a 38 anni.
Scivolo sino al 31 dicembre 2023
L'articolo 1, co. 500 della legge 160/2019 deroga alla citata normativa disponendo che tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2023 il prepensionamento può essere chiesto con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'AGO dai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I suddetti trattamenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
L'opzione continua a poter essere esercitata entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (dunque entro i due anni dall'immissione in CIGS). La novella giunge dopo l'intervento della Legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 154 della legge 205/2017) con la quale era stata garantita, peraltro, l'ultrattività della normativa previgente il DPCM 157/2013 ai soggetti ammessi a trattamenti di CIGS in forza di accordi ministeriali sottoscritti entro il 31 maggio 2015. Quella discplina era ancora più vantaggiosa perchè prevedeva anche l'abbuono di tre anni di contribuzione (ora cancellato) con la conseguenza che il trattamento di pensione poteva essere agguantato anche con soli 32 anni di contribuzione nell'AGO.
Vincoli di spesa
Per la deroga normativa è previsto un vincolo di bilancio pari a 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente, verificando il rispetto, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti, se del caso non prendendo in esame ulteriori domande di pensionamento.