Pensioni, per l'autoferrotranviere uscita a 62 anni nel 2019
La Riforma Fornero ha mantenuto un regime di accesso piu' favorevole di cinque anni rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti al personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo Trasporti.
Da ricordare che per "personale viaggiante" deve intendersi il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, riveste una delle qualifiche professionali le cui mansioni comportino la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i conducenti degli autobus e tram di linea, i controllori dei titoli di viaggio; i marinai, motoristi, capitani, timonieri e addetti alla condotta che prestano servizio su battelli lagunari o lacuali dedicati al trasporto di persone, gli addetti alla scorta delle vetture nelle funivie aeree o terrestri (per una più puntuale disamina cfr Circolare Inps 75/1994). Per quanto riguarda il momento della vita lavorativa nel quale l'appartenenza al personale viaggiante rileva ai fini dell'individuazione del limite di eta' per il pensionamento di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che rivestano una delle qualifiche sopra descritte e svolgano stabilmente le relative mansioni alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Chi non riveste tale qualifica va in pensione, invece, con le normali regole previste per l'assicurazione generale obbligatoria che dal prossimo anno chiederanno il perfezionamento di 67 anni di età per la pensione di vecchiaia.
Perdita del Titolo Abilitante. Occhio comunque alla perdita della patente di guida, il titolo necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa. I requisiti per la pensione restano infatti agevolati in caso di perdita del titolo abilitante per inidoneità. Ciò si verifica nelle ipotesi previste dall’articolo 115 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il quale prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato gli anni sessanta per guidare autobus, ma tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale)
e dall’articolo 1 dell’Allegato B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 (il quale prevede che il personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida di categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D, patente che ai sensi del comma 4 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, viene meno al compimento del sessantesimo anno di età).
Quindi nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte dell'Autorità competente, l’età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l’accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. “finestre” trimestrali di cui alla legge n. 247 del 2007 (Circolare Inps 86/2014).
Il calcolo della pensione. L'importo della pensione soggiace alle regole introdotte dalla Riforma Dini nel 1995. Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata secondo il sistema retributivo sino al 2011. Dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dopo tale data è calcolata secondo il sistema contributivo. Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al sistema retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi.
Le quote retributive della pensione sono tuttavia determinate con un sistema di calcolo piu' favorevole rispetto a quanto si verifica nell'AGO. Come per tutti gli iscritti al soppresso Fondo Trasporti. A beneficiarne sono in particolare i lavoratori anziani cioè coloro che hanno almeno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992. Il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31/12/1992 (la cd. Quota A) viene infatti determinata con riferimento alle retribuzioni pensionabili dei 12 mesi precedenti la cessazione dal servizio. Senza contare che sino al 31 dicembre 1994 l’aliquota di rendimento (il coefficiente col quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è del 2,50%, più alta rispetto a quella prevista per il fondo pensione lavoratori dipendenti (2%). Il pro-quota da liquidarsi in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi: 1) 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996; 2) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Inoltre nei dodici mesi precedenti l'esonero l’iscritto è stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione utilizzata per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo da un iscritto di pari qualifica e anzianità in servizio presso la stessa azienda del pensionando. Ovviamente tale beneficio non è previsto per la generalità dei lavoratori iscritti al FPLD.