Pensioni Quota 96, c'è l'emendamento per salvare 4mila docenti dal 2015
E' stato presentato a firma di Giorgio Airaudo (Sel) un emendamento al testo del disegno di legge di stabilità (AC 2679-bis) che dovrebbe consentire a 4mila docenti che hanno maturato un diritto a pensione entro l'anno scolastico 2011/2012 il collocamento in quiescenza dal prossimo 1° Settembre 2015. Kamsin La modifica ricalca in pieno l'emendamento bocciato dal Dl 90/2014 la scorsa estate, e mira a consentire al personale docente che ha maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico di accedere alla vecchia disciplina pensionistica, quella vigente prima dell'entrata in vigore del Dl 201/2011.
Interessati sono quindi i lavoratori e le lavoratrici che hanno maturato entro tale data i requisiti per la pensione di anzianità all'epoca vigenti (cioè la quota 96 o 40 anni di contributi) oppure i requisiti per la vecchiaia (cioè 65 anni unitamente ad almeno 20 anni di contributi). L'emendamento, che interviene sull'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del Dl 201/2011, specifica che il beneficio è riconosciuto con decorrenza dal 1° Settembre 2015 all'esito di una procedura di monitoraggio delle domande.
Il mantenimento della previgente disciplina consentirà inoltre ai docenti coinvolti di non incappare nella penalizzazione prevista dell'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011 qualora essi non abbiano perfezionato i 62 anni età alla data della decorrenza della prestazione previdenziale. Resta fermo tuttavia che il calcolo delle anzianità contributive maturate successivamente al 1° gennaio 2012 avverrà mediante il sistema contributivo.
La procedura - L'emendamento prevede che l'istituto di previdenza provvederà a stilare la graduatoria dei beneficiari mediante un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Un meccanismo, questo, simile alle quello delle quote in cui la priorità in graduatoria si determinerà sulla base della somma dell'età anagrafica e di quella contributiva dell'istante: chi ha un valore piu' elevato dovrebbe pertanto acquisire priorità nella graduatoria. Qualora dal monitoraggio risulti il superamento delle 4 mila domande l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento.
Il pagamento del TFS sarà tuttavia determinato con le regole previste dall'articolo 24, del Dl 201/2011 e dunque, se l'emendamento verrà accolto dalla maggioranza, la buonuscita verrà spostata di diversi anni rispetto alle regole standard.
Di seguito il testo dell'emendamento, in anteprima, che ci è stato fornito.
Zedde
Articolo 12 bis
(salvaguardia previdenziale del personale docente della scuola)
1. all’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del Decreto Legge 6 dic. 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dic 2011, n.214, dopo le parole: (ad applicarsi) sono inserite le seguenti:
“al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’ anno scolastico 2011/12, ai sensi dell’, comma 9, della L. 27 dic. 1997 n. 449, e successive modificazioni”
2. il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto dalla data del primo settembre 2015, nel limite di 4000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3.
L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dic. 2012.
qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al benefico del comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato,è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’art. 24 del D.L. 6 dic. 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dic. 201, n. 214 e sulla base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 22, del D.L. 13 ago. 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
3. per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2015, di 105 milioni di euro per l’anno 2016, di 101 milioni per l’anno 2017, di 94 milioni per l’anno 2018 e di 81 milioni di euro per l’anno 2019 e, di conseguenza all’, comma 11, le parole: “è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015” sono sostituite dalle seguenti ”è ridotta ridotta di 380 milioni di euro a decorrere dal 2015”.