Pensioni, Reversibilità estesa anche alle unioni civili
In caso di morte di uno dei due membri dell'unione civile al compagno superstite spetterà, al pari di un normale coniuge, il diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità o all'indennità di morte.
L'estensione delle norme relative al matrimonio determineranno, in caso di morte di uno dei due membri dell'unione civile, l'estensione al compagno superstite del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità o all'indennità di morte. In sostanza il compagno che ha stipulato l'unione civile sarà trattato esattamente come se fosse un coniuge e, pertanto, gli spetterà un assegno pari, di regola, al 60% della pensione che prendeva o che avesse preso il defunto con le riduzioni eventualmente legate al possesso di redditi superiori ad una determinata soglia. L'equiparazione del compagno al coniuge farà acquisire rilevanza anche al reddito del compagno in occasione della richiesta di fruizione di quelle prestazioni assistenziali o previdenziali connesse al reddito (si pensi in particolare all'assegno sociale, alle maggiorazioni sociali e all'integrazione al trattamento minimo).
L'Inps ricorda, inoltre, che l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge 76 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della novella, al fine di consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero.
L'equiparazione porterà diverse conseguenze anche di natura giuslavoristica. Si pensi in particolare all'applicazione delle detrazioni per coniuge a carico del contribuente e dell'assegno al nucleo familiare in favore del partner dell'unione civile. Non meno importanti le conseguenze in caso di successione. Con la successione, al "coniuge" superstite andrà la "legittima", cioe' il 50%, e il restante andrà agli eventuali figli, inoltre, in caso di morte del prestatore di lavoro sarà corrisposta all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile sia quella relativa al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Tali diritti non vengono, invece, estesi nei confronti delle convivenze di fatto altro grande tema distinto dall'unione civile trattato dalla Legge Cirinnà che potrà riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Basterà una semplice dichiarazione all’anagrafe per attribuire alle convivenze more uxorio vari diritti, tra cui la successione nel contratto di locazione, la visita in ospedale e l’assistenza reciproca, la permanenza nell’abitazione in caso di morte del compagno, l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. E il legame si potrà ulteriormente rafforzare con il contratto di convivenza che regolerà i rapporti di natura patrimoniale tra la coppia. Da segnalare, tra i diritti riconosciuti alla coppia convivente, anche il risarcimento del danno da fatto illecito. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Chi stipula una convivenza di fatto, tuttavia, non godrà (salvo estensioni apportate dalla giurisprudenza futura) dei diritti spettanti al coniuge o al componente dell'unione civile quali in primis, come appena menzionati, il diritto alla pensione ai superstiti.
Documenti: messaggio inps 5171/2016