Pensioni, La Reversibilità per lo studente iscritto all'estero spetta solo se il titolo è riconosciuto in Italia
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo un ricorso dell'Inps. Per l'attribuzione della pensione di reversibilità all'universitario iscritto all'estero è necessario che il titolo rilasciato dall'Istituzione estera sia stato riconosciuto nel nostro ordinamento.
L'articolo 13 del Regio decreto 636/1939, nel testo risultante dalle modifiche operate dall'articolo 22, terzo comma della legge 903/1965 attribuisce, come noto, il diritto alla pensione di reversibilità anche ai figli del pensionato o assicurato che al momento della morte di questo non abbiano superato l'età di 18 anni o, pur avendola superata, siano inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Per i figli che risultano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività di lavoro retribuita, il limite di età è elevato fino a tutta la durata del corso legale, qualora frequentino l'università, con il limite massimo del ventiseiesimo anno. Qualora l'Istituto universitario faccia conseguire un titolo legalmente spendibile in Italia (laurea, master o dottorato di ricerca) non si pongono particolari problemi; la questione si complica, invece, ove l'Istituto che rilasci il titolo di studio sia straniero e, quindi, non abilitato a rilasciare un titolo avente direttamente efficacia legale in Italia. In tal caso, infatti, - per la concessione della pensione ai superstiti - è necessario che esso sia riconosciuto valido attraverso la specifica procedura amministrativa delineata dalla legge numero 148/2002 ,di ratifica della Convenzione di Lisbona del 1997 (cfr: messaggio Inps numero 2866/2018).
La questione
E' proprio questo il caso allo scrutinio del Supremo Collegio. La questione, infatti, riguardava una studentessa universitaria che aveva frequentato un istituto di diritto italiano gestito da una società consortile a responsabilità limitata, denominato European School of Economics (ESE) con sede a Milano, poi fallita, privo di riconoscimento legale o dotato di corso legale in Italia, il quale aveva stipulato una convenzione privatistica con l'Università inglese University of Buckingham, con sede nel Regno Unito, in base al quale al quale era tale università a rilasciare il titolo di studio finale. La Corte ha osservato che tale convenzione privatistica esistente tra l'ESE e l'Università inglese non consentiva di pervenire a diverse conclusioni atteso che il riconoscimento di titolo di studio straniero non era automatico e che la relativa procedura di cui alla legge 148/2002 non era stata avviata.
La decisione della Corte
La questione cruciale per i giudici ai fini della concessione della pensione ai superstiti è che il corso di studi porti al conseguimento di un titolo avente valore legale nel nostro paese anche a prescindere dalla natura pubblica o privata dell'istituto che rilascia il titolo (su questa materia recentemente la Corte ha ammesso con la sentenza 23285/2016 la frequenza di corsi erogati da istituti privati che hanno ad oggetto il recupero degli anni scolastici essendo comunque rilevante il fatto che questi portino ad un diploma che abbia valore legale e permetta l'accesso a qualsiasi corso universitario). Nella specie il corso presso la ESE non consentiva di ottenere un titolo automaticamente valido anche in Italia posto che da un lato l'Istituto non poteva essere qualificato Università in Italia non avendo ricevuto alcun riconoscimento legale o equiparazione in Italia; dall'altro non era stato richiesto al Miur il riconoscimento del valore in Italia del titolo conseguito presso l'università di Buckingham.
La Corte sconfessa in particolare la tesi secondo la quale la normativa europea disporrebbe l'automatico riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero in Italia. Essendo vero esattamente il criterio contrario: l'articolo VI. 5 della Convenzione di Lisbona consente a ciascuno stato di subordinare il riconoscimento a specifiche condizioni della legislazione statale o ad accordi specifici conclusi con lo Stato di origine dell'istituto. Che nel caso italiano sono regolati per l'appunto secondo il procedimento della legge 148/2002.