Pensioni, Ricostituzione dell’assegno di esodo solo con garanzia del datore di lavoro
Il datore di lavoro dovrà rilasciare apposita garanzia circa l’assolvimento degli eventuali maggiori oneri economici derivanti dalla ricostituzione. I chiarimenti in un documento dell’Inps.
La ricostituzione degli assegni di esodo (isopensione e indennità mensile nel contratto di espansione) per la sopravvenienza di ulteriori contributi e/o redditi dopo la cessazione del rapporto di lavoro può avvenire solo se il datore di lavoro si fa carico dell’ulteriore onere economico per il pagamento dell’assegno di esodo. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2099/2022 in cui risponde ad alcune richieste di chiarimenti provenienti dall’utenza.
Prestazioni di esodo
Come noto sia nell’isopensione che nell’indennità mensile nell’ambito del contratto di espansione il datore di lavoro si impegna a versare un assegno di accompagnamento alla pensione (di vecchiaia o anticipata) a favore dei lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro un determinato lasso di tempo dalla risoluzione del rapporto di lavoro (in genere cinque anni). Si tratta, in sostanza, di strumenti finalizzati all’esodo anticipato della forza lavoro più anziana i cui oneri vengono interamente sopportati dal datore di lavoro (anche se è l’Inps a pagare materialmente le prestazioni). Che, peraltro, è tenuto anche a fornire una fideiussione bancaria a garanzia dell’impegno economico.
Il valore della prestazione di accompagnamento alla pensione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti. L’Inps calcola la misura della prestazione in base ai periodi e alle retribuzioni risultanti nell’estratto conto contributivo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Ricostituzione
Può accadere, tuttavia, che il datore di lavoro eroghi degli ulteriori compensi (es. premi di risultato), riferiti al periodo precedente la cessazione del rapporto di lavoro, successivamente alla cessazione dello stesso. In tal caso l’Inps spiega che il lavoratore può chiedere la ricostituzione dell’assegno di esodo (cioè la revisione al rialzo) in quanto vale il principio generale secondo cui «qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all’accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni».
Idem se nell’estratto conto risulti della contribuzione accreditata d’ufficio (es. periodi di integrazione salariale) o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro (es. servizio militare) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.
Serve la garanzia
In tali circostanze il lavoratore può presentare domanda di ricostituzione dell’assegno di esodo con l’obiettivo di ottenere l’aumento della prestazione di esodo (che per l’appunto beneficerà di ulteriori periodi contributivi non valutati al momento della cessazione del rapporto di lavoro).
Per l’evasione della domanda, tuttavia, è necessario che il datore di lavoro garantisca il maggiore economico derivante dalla ricostituzione stessa. A tal fine, pertanto, il lavoratore dovrà allegare alla domanda di ricostituzione (utilizzando il fac-simile allegato al messaggio) una dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. In assenza l’Inps non potrà dare seguito alla richiesta.
Documenti: messaggio Inps 2099/2022