Pensioni, Salvi i contributi volontari versati in ritardo
L'Inps illustra la modifica contenuta nella legge n. 176/2020 di conversione del decreto legge ristori. Interessati i versamenti volontari a copertura dei periodi temporali a cavallo tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2020.
Il citato articolo 13-undecies ha previsto che, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, i versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. Ciò in deroga a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia che, come noto, impone il versamento entro il trimestre successivo a quello solare a cui è riferita la contribuzione. Il termine è perentorio: le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
La deroga in parola riguarda i contributi volontari dovuti all'INPS (sono esclusi i versamenti alle casse professionali) per il periodo temporale intercorrente dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020. Sono ricompresi nella proroga/deroga i contributi volontari riferiti: 1) al 31 gennaio dell'anno 2020 (solo 1 giorno con riferimento alle gestioni previdenziali la cui contribuzione è espressa in giorni); 2) ai mesi di febbraio e marzo dell'anno 2020; 3) al secondo (mesi da aprile a giugno) e terzo (mesi da luglio a settembre) trimestre dell'anno 2020. Non sono considerati i contributi del quarto trimestre 2020 (mesi da ottobre a dicembre), pur essendo ricompresi nella proroga/deroga, perché il termine ordinario di versamento è fissato al 31 marzo (posteriore al 28 febbraio).
In sostanza l'Inps riconoscerà la validità del versamento ai fini previdenziali (diritto e misura) per tutti i contribuenti che effettuino il versamento entro i due mesi successivi dalla scadenza originaria. Ad esempio quelli in scadenza al 30 settembre 2020 sono validi se versati entro il 31 dicembre 2020, quelli in scadenza al 31 dicembre 2020 sono validi se versati entro il 28 febbraio 2021. In assenza della deroga l'INPS avrebbe dovuto rimborsare la somma oppure imputarla al trimestre successivo lasciando l'assicurato privo di copertura assicurativa per il trimestre di riferimento.
Documenti: Circolare Inps 34/2021