Pensioni, Ok allo Scivolo di sette anni per i lavoratori del settore bancario
Lo Stato riconoscerà anche un contributo ai datori di lavoro, nel limite di 25mila uscite, per finanziare il ricorso all'assegno straordinario di solidarietà.
L'Inps comunica, prima di tutto, che per le decorrenze di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito del settore bancario e del credito cooperativo, comprese nel periodo 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2019), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà sarà pari a 7 anni (invece che cinque anni, 60 mesi, come di regola prevedono le disposizioni che regolano i fondi di solidarietà settoriali). In sostanza il lavoratore potrà essere collocato nel fondo settoriale con un anticipo di sette anni dal perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o della pensione anticipata come stabilita dalla legge Fornero.
Il Contributo Statale
Lo stato ci metterà, tuttavia, anche dei fondi per sostenere tali esodi. La legge di bilancio prevede, infatti, una riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro per i lavoratori che saranno collocati nei fondi settoriali nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019) ed entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori. In particolare per le decorrenze di assegno straordinario nell’anno 2017, lo Stato concederà una riduzione pari all’85 per cento di un importo calcolato in base alla somma della Naspi teoricamente spettante al lavoratore (art. 1 del Dlgs 22/2015) (massimo 1.300 euro mensili) e della relativa contribuzione figurativa (entro un massimo di 600,6€) mentre per le decorrenze di assegno straordinario negli anni 2018 -2019, la riduzione scende al 50 per cento del predetto importo. L'importo della riduzione, precisa l'Inps, decresce dal 4° mese del 3% ogni mese in ossequio a quanto previsto in materia di Naspi sino ad esaurirsi dopo 24 mesi e non comprende la 13^ mensilità. L’importo della riduzione del finanziamento a carico dei datori di lavoro non può in ogni caso risultare superiore alla durata dell’assegno straordinario. L'Inps informa, pertanto, che il dettaglio della provvista mensile, messo a disposizione dell’ente esodante nel Portale prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione, è stato implementato, per ciascun ex dipendente, con l’importo lordo comprensivo della riduzione.
Per quanto concerne il campo di applicazione, tenuto conto del parere reso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 maggio 2017, la norma de qua riguarda tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 148/2015 interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all’interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) che siano coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione. Dunque, il contributo statale può essere chiesto anche per finanziare esodi da parte di aziende non necessariamente del settore bancario o del credito cooperativo. La riduzione del finanziamento può essere richiesta anche dalle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, i cui accordi aziendali risultino in essere al 1° gennaio 2017.
Procedura di monitoraggio
Per quanto riguarda il monitoraggio delle domande di assegno straordinario, affidato all’Inps, verrà adottato il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro. Per le domande trasmesse oltre i due mesi dalla predetta data, si avrà riguardo anche alla data di presentazione della domanda. L’Inps non prenderà in esame ulteriori domande se dal monitoraggio risulterà il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di copertura finanziaria e di soggetti beneficiari previsti dalla norma. Se dall’esito del monitoraggio non residueranno ulteriori disponibilità, il finanziamento rimarrà a totale carico dell’azienda esodante, con conseguente addebito sulla provvista mensile delle somme già riconosciute a titolo di riduzione.
Documenti: Il Decreto 3 Aprile 2017 numero 98998 (GU 14.6.2017); Messaggio Inps 3267/2017