Pensioni, semplificata la verifica per l’accredito dell'assegno in Banca o alle Poste
Per ridurre le esigenze di spostamento della popolazione, sono state semplificate, attraverso l’adozione di nuove procedure telematiche, le modalità di accertamento della coerenza dei dati dei titolari di prestazioni intestatari di conti correnti, libretti a risparmio e carte prepagate. Eliminati i modelli cartacei.
Stop ai modelli cartacei
Finora, chi chiedeva l’accredito della propria prestazione su conto corrente, libretto o carta ricaricabile doveva presentare all’Istituto un modulo cartaceo, il modello “AP03” e il modello “AP04” rispettivamente, per il pagamento delle prestazioni pensionistiche presso il sistema bancario e presso Poste Italiane, validato dal proprio Istituto o Ente di credito, che attestava la corrispondenza delle generalità del titolare con quelle del percettore della prestazione e la scelta in ordine alle modalità di riscossione delle rate di pensione. La medesima procedura è prevista anche per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche (NASpI, integrazioni salariali a pagamento diretto, assegno ordinario dei fondi di solidarietà, assegno di natalità, ecc.) per le quali è stato introdotto, a partire dal 2016, il modello “SR163” e il modello "SR185" (per la fruizione del bonus rioccupazione in favore del lavoratore cassaintegrato che si rioccupa durante il periodo di fruizione del servizio intensivo).
Database Condiviso
In considerazione dell’esigenza di salute pubblica di contenere gli spostamento dei cittadini nel Paese, l’Inps, con la collaborazione di Poste Italiane e degli Istituti di credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle prestazioni, ha accelerato l’adozione di sistemi informatici per la validazione degli strumenti di pagamento in modalità telematica. Il sistema “Data Base Condiviso” consente quindi alle banche e alle Poste, prima dell’accredito delle somme erogate per conto dell’Inps, di verificare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, libretto di risparmio dotato di IBAN, carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN).
Pertanto, a partire dal 10 aprile 2020, per le prestazioni pensionistiche e non pensionistiche erogate dall’Istituto mediante l’accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto di deposito a risparmio bancario nominativo dotato di codice IBAN, su libretto di risparmio postale nominativo dotato di codice IBAN o su carta prepagata ricaricabile dotata di codice IBAN, non sarà più necessaria la compilazione e trasmissione dei modelli “AP03” (riscossione pensione a mezzo istituti di credito), “AP04” (riscossione pensione attraverso Poste Italiane), nonché “SR163” e “SR185” (riscossione prestazioni non pensionistiche), né Poste Italiane e gli Istituti di credito sono più tenuti alla loro validazione.
Rimangono inalterate invece le indicazioni operative in vigore per i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito erogate su conti correnti esteri.
Documenti: Circolare Inps 48/2020