Pensioni, Si amplia il Cumulo ma la ricongiunzione resterà onerosa
Contestualmente all'esercizio del cumulo i lavoratori potranno chiedere il recesso dalla ricongiunzione o dalla totalizzazione ove non si siano ancora prodotti effetti definitivi.
La novità coesisterà sia con la facoltà di ricongiunzione sia di totalizzazione nazionale (prevista dal Dlgs 42/2006) dato che questi due strumenti non saranno abrogati, ma continueranno a restare disponibili per i lavoratori ove, evidentemente, risultino più convenienti. A seconda della carriera lavorativa dell'interessato, infatti, la ricongiunzione potrebbe risultare più vantaggiosa. Si pensi ad esempio ad un lavoratore iscritto presso una gestione pubblica che voglia ricongiungere un periodo antecedente al 1992 accreditato presso l'AGO come lavoratore dipendente: la ricongiunzione presso la gestione pubblica potrebbe fargli acquisire una quota A di pensione superiore rispetto all'assicurazione comune in quanto in tale gestione le aliquote di rendimento delle anzianità contributive antecedenti al 1992 risultano più favorevoli. Inoltre per la determinazione della retribuzione pensionabile su tale quota si continuerà a fare riferimento all'ultimo stipendio percepito invece che alla media degli ultimi cinque anni previsti nell'AGO. Insomma in taluni casi la ricongiunzione, per quanto onerosa possa spesso risultare, potrebbe essere più conveniente rispetto al cumulo.
L'interessato, in ogni caso, potrà recedere dalla domanda di ricongiunzione ed ottenere la restituzione di quanto già versato, a condizione che non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato verrà effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. La facoltà di recesso dovrà essere presentata dall'interessato non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro la fine del 2017) e semprechè la ricongiunzione non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
Pari facoltà sarà consentita nei confronti dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico con il cumulo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente al 1° gennaio 2017 e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso: costoro potranno rinunciare alla totalizzazione ed andare in pensione con il cumulo. La totalizzazione è, di regola, sempre meno vantaggiosa rispetto al cumulo perchè determina il ricalcolo della pensione con le regole contributive: mentre nel cumulo ciascuna gestione erogherà la propria quota secondo le regole del proprio ordinamento con il vantaggio, peraltro, che per l'accertamento dell'anzianità contributiva al 31.12.1995 si potrà utilizzare tutta l'anzianità non coincidente accreditata presso le diverse gestioni coinvolte. C'è da dire, inoltre, che con l'approvazione definitiva della legge di bilancio il cumulo dei periodi assicurativi coinvolgerà, come la totalizzazione, anche i periodi contributivi accreditati presso le casse libero professionali. Pertanto la stragrande maggioranza dei lavoratori dal prossimo anno trarrà maggiore convenienza nel rivolgersi al cumulo piuttosto che alla totalizzazione.