Pensioni, Sino a 5 anni di scivolo con il contratto di espansione
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo il rinnovo contenuto nell'ultima legge di bilancio. Prepensionamento sino a cinque anni per i lavoratori che aderiscono all'accordo.
I chiarimenti riguardano la disciplina del prepensionamento del contratto di espansione come rinnovato dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) sino al 31 dicembre 2021. L'obiettivo resta quello di incentivare il ricambio generazionale nelle aziende e la riqualificazione del personale attraverso la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alle durata complessiva degli interventi di cig nel quinquennio mobile); oppure attraverso la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il personale a cinque anni dal raggiungimento della pensione. La Circolare dell'Inps riguarda quest'ultimo aspetto, il c.d. scivolo, per le aziende che ne fanno uso nel 2021.
Requisiti
Per utilizzare il prepensionamento è necessario, oltre alla stipula in sede governativa del contratto di espansione, anche la sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e, quindi, la successiva adesione del lavoratore. In tal caso la cessazione del rapporto di lavoro si configura come una risoluzione consensuale. Inoltre il datore di lavoro deve avere almeno 250 lavoratori, da computare tenendo conto della facoltà di possibile raggruppamento in gruppi societari di aggregazione di imprese con finalità produttiva o di servizi (in tal caso gli accordi contrattuali tra le stesse aziende che costituiscono la stabile organizzazione devono essere stati sottoscritti prima della stipula del contratto di espansione). In ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire entro il 30 novembre 2021 (con ultimo accesso alla prestazione dal 1° dicembre 2021) e deve riguardare esclusivamente lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (anche dirigenti).
Indennità mensile
L'adesione del lavoratore all'accordo consente al datore di lavoro di accompagnarlo con una indennità mensile, per non più di 60 mesi, alla forma di pensionamento che arrivi per prima tra le seguenti: pensione di vecchiaia (67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione) oppure alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini). Lo scivolo non può essere finalizzato all'acquisizione di altre prestazioni previdenziali (es. quota 100, opzione donna, pensione per i precoci, ape sociale, pensione anticipata contributiva all'età di 64 anni, eccetera) e se il lavoratore dovesse accedere a tali prestazioni prima della scadenza dell'esodo lo scivolo si interromperà dalla data di decorrenza della pensione. Ai fini dell'accertamento della maturazione del diritto a pensione entro i cinque anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro l'INPS considererà gli aumenti della speranza di vita stimati secondo lo scenario demografico ISTAT 2018. E' previsto un meccanismo di protezione dagli effetti di un eventuale innalzamento dei requisiti pensionistici.
Contribuzione correlata
Vi è una differenza fra le due forme di accesso a pensione: nel caso della pensione di vecchiaia il datore di lavoro corrisponde, per il tramite dell'INPS, al lavoratore solo l'indennità mensile in misura pari alla pensione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro senza versare alcun contributo e il costo del prepensionamento è sgravato di un bonus corrispondente alla NASpl a cui teoricamente avrebbe avuto diritto il lavoratore. Se, invece, il primo ingresso a pensione coincide con la pensione anticipata, l'azienda deve versare anche la contribuzione correlata nella misura fissata per il calcolo della naspi, cioè sulla media degli ultimi quattro anni (si ritiene anche con l'applicazione del massimale di 1,4 volte previsto dall'articolo 12 del dlgs n. 22/2015 a differenza dell'esodo fornero), con uno sconto corrispondente al valore della contribuzione figurativa Naspi che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore. Per le imprese con più di 1.000 lavoratori impegnate in piani di riorganizzazione o ristrutturazione strategici nel caso di accordi con obbligo di assunzione di un lavoratore ogni tre accompagnati a pensione, vi è un bonus supplementare pari all'ultima mensilità di spettanza teorica della naspi al lavoratore moltiplicato per 12.
Si prevede, infine, che il datore di lavoro assolva gli oneri (indennità e contribuzione correlata ove prevista) mensilmente all'INPS con la stipula di una polizza di fideiussoria bancaria (già peraltro utilizzata per l'isopensione Fornero).
Caratteristiche
Del tutto simili le vicende dell'indennità mensile con l'isopensione fornero. La prestazione sarà corrisposta per 13 mensilità e non essendo una pensione non potranno applicarsi su di essa le trattenute per il pagamento degli oneri (es. riscatto, ricongiunzioni, cessioni del quinto); non forma oggetto di perequazione annua; viene tassata come reddito da lavoro dipendente. Da segnalare, infine, che la prestazione è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Documenti: Circolare Inps 48/2021